DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189. Interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dal sisma  del 24 agosto 2016. (16G00205) 

(GU n.244 del 18-10-2016)

Vigente al: 19-10-2016   

Titolo I 

PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE 

 

Capo I 

Principi organizzativi

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con

la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo  5,  commi  1  e

1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in

conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i

territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24

agosto 2016; 

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del

Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive

modificazioni; 

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388  e  n.  389

del 26 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.  393  del  13

settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre

2016, n. 399  del  10  ottobre  2016  adottate  in  attuazione  della

predetta deliberazione; 

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9

settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del

Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento

sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 

  Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente

provvedimento  sulla   base   di   criteri   di   omogeneita'   delle

caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui  alla

strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,  di

cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a  finalita'

strutturale assegnati  all'Italia  per  il  ciclo  di  programmazione

2014-2020; 

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento  sismico

verificatosi in data 24 agosto 2016; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella

riunione dell'11 ottobre 2016; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri

dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  del

lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari

e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione

e per gli affari regionali e le autonomie; 

 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

 

 

              Ambito di applicazione e organi direttivi 

 

  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare

gli interventi per la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza

alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del

24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1. 

  2. Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono  applicarsi,

altresi', in riferimento a immobili distrutti o  danneggiati  ubicati

in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati

nell'allegato 1, su richiesta degli  interessati  che  dimostrino  il

nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi

sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata. 

  3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito  con  decreto   del

Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,  il

Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai

sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. 

  4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del   presente   decreto,

finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 

  5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in  qualita'  di

vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in

stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo'  delegare

loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo

e'  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione

presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di

concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare

l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle

ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare

periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di  ricostruzione.   Al

funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede  nell'ambito

delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a

legislazione vigente. 

  6.  In  ogni  Regione  e'  costituito  un  comitato  istituzionale,

composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di

vice commissario, dai Presidenti delle  Province  interessate  e  dai

Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali  sono

discusse  e  condivise  le  scelte  strategiche,  di  competenza  dei

Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si  provvede

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente. 

  7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria

e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal  fine  programma

l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive

necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,

nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari

sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi

parametrici. 

                               Art. 2 

 

 

               Funzioni del Commissario straordinario 

                        e dei vice commissari 

 

  1. Il Commissario straordinario: 

  a) opera in stretto raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile, al fine di coordinare  le  attivita'  disciplinate

dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza  volti

al  superamento  dello  stato  di  emergenza  e   di   agevolare   il

proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione

di quest'ultimo; 

  b) coordina gli interventi di  ricostruzione  e  riparazione  degli

immobili privati  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,  sovraintendendo

all'attivita' dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  dei

relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi

stessi, ai sensi dell'articolo 5; 

  c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e

con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,

secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima  il

relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione

delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 

  d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2; 

  e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di  opere

pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14; 

  f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al  Titolo  II,

Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno  sede

nei territori interessati e il recupero del  tessuto  socio-economico

nelle aree colpite dagli eventi sismici; 

  g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di  cui  all'articolo

34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento  delle

attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'

organizzata negli interventi di ricostruzione; 

  h) tiene e gestisce la contabilita' speciale  a  lui  appositamente

intestata; 

  i) esercita il controllo  su  ogni  altra  attivita'  prevista  dal

presente decreto nei territori colpiti; 

  l) assicura il  monitoraggio  degli  aiuti  previsti  dal  presente

decreto al fine di verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel

rispetto delle norme europee e  nazionali  in  materia  di  aiuti  di

stato. 

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario

straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della

Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e

delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate

previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell'ambito

della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e  sono

comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 

  3. Il Commissario  straordinario  realizza  i  compiti  di  cui  al

presente  decreto  attraverso  l'analisi  delle   potenzialita'   dei

territori  e  delle  singole  filiere  produttive   esistenti   anche

attraverso  modalita'  di  ascolto  e   consultazione,   nei   Comuni

interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. 

  4. Il Commissario straordinario,  anche  avvalendosi  degli  uffici

speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  coadiuva  i

Comuni nella  progettazione  degli  interventi,  con  l'obiettivo  di

garantirne la qualita' e  il  raggiungimento  dei  risultati  attesi.

Restano ferme le attivita'  che  Comuni,  Regioni  e  Stato  svolgono

nell'ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree

interne del Paese. 

  5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati: 

  a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all'articolo  1,

comma 6; 

  b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire

il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di

ricostruzione; 

  c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere  pubbliche  e

ai beni culturali di competenza delle Regioni; 

  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei

contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli

immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6; 

  e) esercitano le funzioni di propria competenza in  relazione  alle

misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economica

di cui al Titolo II, Capo II. 

                               Art. 3 

 

 

        Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 

 

  1. Per la gestione della  ricostruzione  ogni  Regione  istituisce,

unitamente ai  Comuni  interessati,  un  ufficio  comune,  denominato

«Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»,  di  seguito

«Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione».    Il    Commissario

straordinario,  d'intesa  con  i  comitati   istituzionali   di   cui

all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo  di  convenzione.

Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali  uffici,

per  assicurarne  la  piena  efficacia  e  operativita',  nonche'  la

dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi  o

distacchi da Regioni e Comuni interessati.  Le  Regioni  e  i  Comuni

interessati  possono  altresi'   assumere   personale,   strettamente

necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali

per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai

vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive

modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge

27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro

per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni

2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a  valere

sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018  ai  sensi

dell'articolo  52.  L'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   e'

effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni  a  tempo

determinato  sono  effettuate  con  facolta'   di   attingere   dalle

graduatorie vigenti, anche per le assunzioni  a  tempo  indeterminato

garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di  collocazione  dei

candidati nelle medesime graduatorie. 

  2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato  ai  sensi

dell'articolo 2,  comma  2,  possono  essere  assegnate  agli  uffici

speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse  disponibili,

unita' di personale con  professionalita'  tecnico-specialistiche  di

cui all'articolo 50, comma 3. 

  3.  Gli  uffici   speciali   per   la   ricostruzione   curano   la

pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria

per il rilascio delle concessioni di contributi  e  tutti  gli  altri

adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono  altresi'

alla  diretta   attuazione   degli   interventi   di   ripristino   o

ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni  culturali,  nonche'  alla

realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo

42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori  assegnato  alle

Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di

competenza degli enti locali. 

  4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici  di

supporto e gestione operativa a  servizio  dei  Comuni  anche  per  i

procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad

adottare  l'atto  finale  per  il  rilascio  del  titolo  abilitativo

edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni. 

  5.  Presso  ciascun  ufficio  speciale  per  la  ricostruzione   e'

costituito uno Sportello unico per  le  attivita'  produttive  (SUAP)

unitario per tutti i Comuni coinvolti. 

                               Art. 4 

 

 

          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 

 

  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite

dal sisma del 24 agosto 2016. 

  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui

al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una

dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. 

  3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'

speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate  le

risorse provenienti dal fondo di cui al presente  articolo  destinate

al  finanziamento  degli  interventi  di  riparazione,  ripristino  o

ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali,  realizzazione  di

strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese

per  l'assistenza  alla  popolazione.  Sulla  contabilita'   speciale

confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali  ai

fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa

dei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici.  Sulla  contabilita'

speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi

titolo destinate o da  destinare  alla  ricostruzione  dei  territori

colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse  quelle  rivenienti

dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui  al  regolamento

(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad  esclusione

di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di

prima emergenza. 

  4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari  sono

intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria

statale per la gestione  delle  risorse  trasferite  dal  Commissario

straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 

  5. Le donazioni raccolte mediante il  numero  solidale  45500  e  i

versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento

della protezione civile ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  4

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  26

agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo  4  dell'ordinanza

1° settembre  2016,  n.  391,  che  confluiscono  nella  contabilita'

speciale di cui al  comma  3,  sono  utilizzate  nel  rispetto  delle

procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di  intesa,   atti,

provvedimenti,  accordi  e   convenzioni   diretti   a   disciplinare

l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a

cio' dedicati. 

  6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato  dei  garanti

previsto  dagli  atti  di  cui  al  comma  5,  e'  integrato  da   un

rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone

al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture

destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze

rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato  ai

sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della

protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito

dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 

  7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il  numero

solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,  comma

14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e  dall'articolo  27  della

legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi

di cui al comma 4 del citato articolo 27. 

Titolo II 

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E

PRODUTTIVO 

 

Capo I 

Ricostruzione dei beni danneggiati

                               Art. 5 

 

 

                        Ricostruzione privata 

 

  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento  dei

contributi nell'ambito dei  territori  di  cui  all'articolo  1,  con

provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il

Commissario straordinario provvede a: 

    a) individuare  i  contenuti  del  processo  di  ricostruzione  e

ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo: 

  1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento  locale

degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; 

  2)  interventi  di   ripristino   con   miglioramento   sismico   o

ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e

attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni

gravi; 

  3) interventi  di  ricostruzione  integrata  dei  centri  e  nuclei

storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 

  b)  definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,   la

progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione

con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di  ripristino  con

miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo  da  rendere

compatibili gli interventi strutturali con la  tutela  degli  aspetti

architettonici,  storici  e  ambientali,  anche  mediante  specifiche

indicazioni dirette ad assicurare una architettura  ecosostenibile  e

l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per  tutti

i  soggetti  pubblici   e   privati   coinvolti   nel   processo   di

ricostruzione; 

  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di

danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono

utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le

relative procedure e modalita' di attuazione; 

  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di

danneggiamento per i quali i principi di cui  alla  lettera  b)  sono

utilizzabili per  gli  interventi  di  ripristino  con  miglioramento

sismico o  di  ricostruzione  puntuale  degli  edifici  destinati  ad

abitazione o attivita' produttive distrutti o  che  presentano  danni

gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 

  e) definire i criteri in base  ai  quali  le  Regioni  perimetrano,

entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delle

disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei   di   particolare

interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei

quali gli interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici

attuativi; 

  f) stabilire i parametri da  adottare  per  la  determinazione  del

costo degli interventi ed i costi parametrici. 

  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in

coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per

cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle

seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi

sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1: 

  a)  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  di

edilizia abitativa  ad  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e

privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e

attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno

effettivamente subito; 

  b) gravi danni a scorte e beni mobili  strumentali  alle  attivita'

produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,

artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative

agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle

organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine

solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,

socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia

asseverata; 

  c) danni economici subiti  da  prodotti  in  corso  di  maturazione

ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo

alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di

perizia asseverata; 

  d) danni alle  strutture  private  adibite  ad  attivita'  sociali,

socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e

religiose; 

  e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 

  f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano  in  locali  sgomberati

dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per

traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; 

  g)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'   economiche   o

produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di

garantirne la continuita'; 

  h)  interventi  sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti

pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a

ritornare al proprio domicilio; 

  i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita'  sociali,

socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi  comprese

le aziende pubbliche di servizi alla  persona,  nonche'  di  soggetti

privati, senza fine di lucro. 

  3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  e  g)  del

comma 2 sono erogati, con le modalita' del  finanziamento  agevolato,

sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei

lavori, alle prestazioni di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni

necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 

  4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma  3,

i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  operanti   nei

territori di cui all'articolo  1,  possono  contrarre  finanziamenti,

secondo contratti tipo definiti con  apposita  convenzione  stipulata

con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia  dello

Stato, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),  secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di

concedere finanziamenti  agevolati  assistiti  dalla  garanzia  dello

Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.  Con  decreti  del

Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  concesse

le garanzie dello Stato di cui al presente comma e  sono  definiti  i

criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie

dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di

cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo  al

beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile

esclusivamente  in  compensazione,  in  misura  pari,  per   ciascuna

scadenza  di  rimborso,  all'importo  ottenuto  sommando  alla  sorte

capitale  gli  interessi  dovuti,  nonche'  le   spese   strettamente

necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita'  di

fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di  imposta  e'

revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione  totale  o

parziale del contratto di finanziamento agevolato.  Il  soggetto  che

eroga il finanziamento agevolato comunica con  modalita'  telematiche

all'Agenzia delle  entrate  gli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari,

l'ammontare del finanziamento concesso  a  ciascun  beneficiario,  il

numero e l'importo delle singole rate. 

  6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima  venticinquennale

e possono coprire le eventuali spese  gia'  anticipate  dai  soggetti

beneficiari, anche con ricorso al credito  bancario,  successivamente

ammesse  a  contributo.  I  contratti  di   finanziamento   prevedono

specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per  i  casi

di mancato o ridotto impiego dello stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo

anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente

articolo.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione   del   contratto   di

finanziamento, il soggetto finanziatore  chiede  al  beneficiario  la

restituzione del capitale, degli interessi  e  di  ogni  altro  onere

dovuto. In mancanza di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso

soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario,  per  la

successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e

l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto

finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'

delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,

non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante

compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono  riversate

in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per  essere

riassegnate al fondo di cui all'articolo 4. 

  7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti

adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i

criteri e le modalita' attuative del  presente  articolo,  anche  per

garantire uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio

sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei

limiti di spesa allo scopo autorizzati. 

  8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  generale  di

esenzione  n.  651/2014  del   17   giugno   2014,   in   particolare

dall'articolo 50. 

  9. L'importo  complessivo  degli  stanziamenti  da  autorizzare  e'

determinato  con   la   legge   di   bilancio   in   relazione   alla

quantificazione dell'ammontare dei danni e delle  risorse  necessarie

per gli interventi di cui al presente articolo. 

                               Art. 6 

 

 

           Criteri e modalita' generali per la concessione 

      dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 

 

  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili

privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi  nel

rispetto dei limiti, dei  parametri  e  delle  soglie  stabiliti  con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  possono

essere previsti: 

  a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per  cento

del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,

comprese le  finiture  interne  ed  esterne,  e  delle  parti  comuni

dell'intero edificio per la ricostruzione da  realizzare  nell'ambito

dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme  tecniche

che prevedono l'adeguamento sismico  e  nel  limite  delle  superfici

preesistenti, aumentabili  esclusivamente  ai  fini  dell'adeguamento

igienico-sanitario ed energetico; 

  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'

inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al

100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o

del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli

elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed

esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 

  c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di

danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente

stabilita, un contributo pari  al  100  per  cento  del  costo  degli

interventi  sulle  strutture,  con  miglioramento  sismico,  compreso

l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli  elementi

architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e

delle parti comuni dell'intero edificio. 

  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a

domanda del soggetto interessato, a favore: 

  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

n. 113 del 17 maggio  2011,  che,  alla  data  del  24  agosto  2016,

risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo

13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214; 

  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del  24  agosto  2016,

risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base  di  un   contratto

regolarmente registrato ai sensi del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero  concesse  in  comodato  o

assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa,  e  adibite  a

residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o

dell'assegnatario; 

  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di garanzia o dei familiari  che  si  sostituiscano  ai

proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal

sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da

quelle di cui alle lettere a) e b); 

  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e  per

essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture

e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma

e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,

alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unita'  immobiliare  di

cui alle lettere a) , b) e c); 

  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge  o

per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data

della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o

ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni  mobili

strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data  del

24  agosto  2016  risultavano  adibite  all'esercizio  dell'attivita'

produttiva o ad essa strumentali. 

  3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b),  e'

subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede  di

presentazione della domanda di  contributo,  alla  prosecuzione  alle

medesime condizioni  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o

dell'assegnazione  in  essere  alla  data   degli   eventi   sismici,

successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un  periodo  non

inferiore a  due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto

l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato  o  assegnato

ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del

sisma del 24 agosto 2016. 

  4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti  di  cui  alle

lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  comma  2,   la   percentuale

riconoscibile e' pari al 100 per  cento  del  contributo  determinato

secondo le modalita' stabilite con provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 2. 

  5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  su

immobili  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  la  percentuale   del

contributo dovuto non supera il 50 per  cento  secondo  le  modalita'

stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma

2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno  di

unita' minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in

centri storici e borghi caratteristici, la percentuale e' pari al 100

per cento del contributo determinato secondo le  modalita'  stabilite

con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 

  6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo

o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 

  7. Per gli interventi di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  su

immobili ricadenti nei Comuni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  da

eseguire su immobili siti all'interno  di  centri  storici  e  borghi

caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari  al  100

per  cento  del  valore  del  danno  puntuale  cagionato  dall'evento

sismico, come documentato a norma  dell'articolo  12.  In  tutti  gli

altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il

50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 

  8. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo

o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 

  9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'

individuata una metodologia di  calcolo  del  contributo  basata  sul

confronto tra  il  costo  convenzionale  al  metro  quadrato  per  le

superfici degli alloggi, delle attivita'  produttive  e  delle  parti

comuni di ciascun edificio e i  computi  metrici  estimativi  redatti

sulla  base  del  prezzario  unico  interregionale,  predisposto  dal

Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari  nell'ambito

del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  tenendo

conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. 

  10. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento  le  spese

relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati,  nel

limite massimo complessivo del 10 per cento  dell'importo  ammesso  a

finanziamento. 

  11.  Le  domande  di  concessione   dei   finanziamenti   agevolati

contengono la dichiarazione, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive

modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari  per  la

concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di  ulteriori

contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei

medesimi danni. 

  12. Il proprietario che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a

privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado,  prima  del

completamento  degli  interventi   di   riparazione,   ripristino   o

ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato

decaduto dalle provvidenze ed  e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme

percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare  all'entrata

del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini  stabiliti  con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 

  13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del

codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico

immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti

dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la

meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto

comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere

approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli

intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 

  14.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,

l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse

pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di

contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e

servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non

sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

  15. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario

dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa

all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione

possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella

Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a

tre.  Gli  esiti  della  procedura  concorrenziale,  completi   della

documentazione  stabilita  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi

dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo. 

                               Art. 7 

 

 

              Interventi di riparazione e ricostruzione 

               degli immobili danneggiati o distrutti 

 

  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli

immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono

finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle

zone di classificazione  sismica  1,  2,  e  3  quando  ricorrano  le

condizioni per la concessione del beneficio, a: 

  a) riparare, ripristinare o ricostruire gli  immobili  di  edilizia

privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e

commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,

compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti

dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e

ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di

adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza

compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia

dell'immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  la  capacita'

massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in

base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla  sua

tipologia,  e'   individuata   con   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore

dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di

entrata in vigore del presente decreto; 

  b) riparare,  ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  «ad  uso

strategico», di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252

del 29  ottobre  2003  e  quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o

distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  deve

conseguire  l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle  vigenti   norme

tecniche per le costruzioni; 

  c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla  tutela  del

codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,

danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di

miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza

compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione

dell'identita' culturale del bene stesso. 

                               Art. 8 

 

 

                 Interventi di immediata esecuzione 

 

  1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il

ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui

articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con  livello

di inagibilita' B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta

Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,  che  necessitano  soltanto  di

interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati  possono,

previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di

un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita'  tra

il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della  struttura,  oltre  alla

valutazione economica del danno,  effettuare  l'immediato  ripristino

della agibilita' degli edifici e delle strutture. 

  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,

entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, sono emanate disposizioni operative per  l'attuazione  degli

interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. 

  3. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19

della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e

successive modificazioni, ed alle leggi  regionali  che  regolano  il

rilascio dei titoli abilitativi, i  soggetti  interessati  comunicano

agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3,  che

ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei  lavori

edilizi di  riparazione  o  ripristino,  da  eseguirsi  comunque  nel

rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di  cui  al

comma  2,  nonche'  dei  contenuti  generali   della   pianificazione

territoriale e urbanistica, ivi  inclusa  quella  paesaggistica,  con

l'indicazione   del   progettista   abilitato   responsabile    della

progettazione, del direttore dei lavori e della  impresa  esecutrice,

purche' le costruzioni non  siano  state  interessate  da  interventi

edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi

ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario

ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di  settore  con

particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza  e

sismica. I soggetti interessati entro il  termine  di  trenta  giorni

dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che

non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di

riparazione o ripristino,  e  che  sia  comunque  necessaria  per  il

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo  abilitativo

edilizio e dell'autorizzazione sismica. 

  4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione  del  provvedimento

in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5,  comma

2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del

presente  articolo   presentano   agli   uffici   speciali   per   la

ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita'  ed  i

termini ivi  indicati.  Il  mancato  rispetto  del  termine  e  delle

modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della

domanda di contributo. 

  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente

affidati a imprese: 

  a)  che   risultino   aver   presentato   domanda   di   iscrizione

nell'Anagrafe di cui all'articolo  30,  comma  6,  e  fermo  restando

quanto   previsto   dallo   stesso,   abbiano    altresi'    prodotto

l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; 

  b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e

previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita'

contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo  8  del  decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

  c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro,  che  siano  in

possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo  84  del  codice

dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

                               Art. 9 

 

 

         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 

 

  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili,  e

di beni  mobili  registrati,  puo'  essere  assegnato  un  contributo

secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del

contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni  di

cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data

del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati  ai  sensi

dell'articolo 2, comma  2.  In  ogni  caso  per  i  beni  mobili  non

registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario. 

                               Art. 10 

 

 

                    Ruderi ed edifici collabenti 

 

  1. Non sono ammissibili a  contributo  gli  edifici  costituiti  da

unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita'  produttive

che, alla  data  del  sisma,  non  avevano  i  requisiti  per  essere

utilizzabili a  fini  residenziali  o  produttivi,  in  quanto  erano

collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di  certificazione

o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in

quanto privi di impianti e  non  allacciati  alle  reti  di  pubblici

servizi. 

  2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del sisma deve  essere

attestata dal richiedente  in  sede  di  presentazione  del  progetto

mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la

ricostruzione competente verifica,  anche  avvalendosi  delle  schede

AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la  presenza  delle  condizioni

per l'ammissibilita' a contributo. 

  3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'

essere concesso un contributo esclusivamente per le  spese  sostenute

per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e

la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del

suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. 

                               Art. 11 

 

 

                    Interventi su centri storici 

                e su centri e nuclei urbani e rurali 

 

  1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione  dei  centri  e

nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli

uffici  speciali  per  la   ricostruzione,   assicurando   un   ampio

coinvolgimento   delle    popolazioni    interessate,    curano    la

pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione  ai  sensi

dell'articolo  3,  comma  3,  predisponendo   strumenti   urbanistici

attuativi,  completi  dei  relativi  piani  finanziari,  al  fine  di

programmare in maniera integrata gli interventi di: 

  a)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico   o   ripristino   con

miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso  pubblico,  con

priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e

degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e

delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal

sisma; 

  b)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico   o   ripristino   con

miglioramento sismico degli  edifici  privati  residenziali  e  degli

immobili  utilizzati  per  le  attivita'   produttive   distrutti   o

danneggiati dal sisma; 

  c)  ripristino  e  realizzazione  delle  opere  di   urbanizzazione

primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata

dagli strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi  compresa  la  rete  di

connessione dati. 

  2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano

i  principi  di  indirizzo  per  la  pianificazione   stabiliti   con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 

  3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma  1,  oltre

alla definizione  dell'assetto  planivolumetrico  degli  insediamenti

interessati, sono indicati i danni  subiti  dagli  immobili  e  dalle

opere, la sintesi degli interventi proposti,  una  prima  valutazione

dei costi  sulla  base  dei  parametri  di  cui  all'articolo  6,  le

volumetrie,  superfici  e  destinazioni  d'uso  degli  immobili,   la

individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI)  e  i  soggetti

esecutori  degli  interventi.  Gli  strumenti  attuativi  individuano

altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano

stesso. 

  4. Il Comune adotta con atto consiliare gli  strumenti  urbanistici

attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati  all'albo

pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i

soggetti interessati possono presentare  osservazioni  e  opposizioni

entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione.

Decorso tale termine, il Comune trasmette gli  strumenti  urbanistici

adottati, unitamente alle osservazioni  e  opposizioni  ricevute,  al

Commissario straordinario  per  l'acquisizione  del  parere  espresso

attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16. 

  5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante  della  Conferenza

permanente, il comune approva definitivamente lo strumento  attuativo

di cui al comma 1. 

  6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti

urbanistici  vigenti.  Ove  siano   ricompresi   beni   paesaggistici

all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni  culturali

e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e  successive  modificazioni,   se   conformi   alle   previsioni   e

prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed  a

condizione che su di  essi  abbia  espresso  il  proprio  assenso  il

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e

del  turismo  in  seno  alla  Conferenza  permanente,  gli  strumenti

attuativi costituiscono, quanto al  territorio  in  essi  ricompreso,

piani paesaggistici. 

  7. Nel caso  in  cui  i  predetti  strumenti  attuativi  contengano

previsioni e prescrizioni di dettaglio, con  particolare  riferimento

alla conservazione degli aspetti  e  dei  caratteri  peculiari  degli

immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche'  alle

specifiche  normative  d'uso  preordinate  alla  conservazione  degli

elementi costitutivi e delle  morfologie  dei  beni  immobili,  delle

tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi

originariamente utilizzati, la realizzazione dei  singoli  interventi

edilizi puo' avvenire mediante  segnalazione  certificata  di  inizia

attivita'  (SCIA),  prodotta  dall'interessato,  con  la   quale   si

attestano la conformita' degli interventi  medesimi  alle  previsioni

dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior

semplificazione del regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  12

del  decreto  legge  31  maggio   2014,   n.   3,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive

modificazioni. 

  8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei

danni prodotti dal sisma ai centri  storici  e  ai  nuclei  urbani  e

rurali  e  delle  caratteristiche  tipologiche,   architettoniche   e

paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresi',  con  apposita

deliberazione del Consiglio comunale, assunta  entro  il  termine  di

centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare

gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In

tali aggregati  edilizi  la  progettazione  deve  tener  conto  delle

possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli

edifici adiacenti, secondo quanto previsto  dalla  vigente  normativa

tecnica per  le  costruzioni.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono

altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI  costituite

dagli insiemi di edifici subordinati  a  progettazione  unitaria,  in

ragione  della  necessaria  integrazione  del  complessivo   processo

edilizio finalizzato al loro recupero, nonche'  della  necessita'  di

soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento  energetico  e

qualificazione dell'assetto urbanistico. 

  9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici  privati

o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui

ai  commi  1  e  8  i  proprietari  si  costituiscono  in   consorzio

obbligatorio   entro   trenta   giorni   dall'invito   loro   rivolto

dall'ufficio speciale  per  la  ricostruzione.  La  costituzione  del

consorzio  e'  valida  con  la  partecipazione  dei  proprietari  che

rappresentino  almeno  il  51  per  cento   delle   superfici   utili

complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo  6  del

decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  5  agosto  1994,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  20  agosto  1994,

ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. 

  10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si

sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio,  per

l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli

immobili, che non puo' avere durata superiore a tre  anni  e  per  la

quale non e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli

interventi sostitutivi, i  Comuni  utilizzano  i  contributi  di  cui

all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. 

  11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei  casi  previsti

dal comma 10, si rivalgono  sui  proprietari  nei  casi  in  cui  gli

interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione

per gli immobili privati di cui all'articolo  6  siano  superiori  al

contributo ammissibile. 

                               Art. 12 

 

 

                    Procedura per la concessione 

                    e l'erogazione dei contributi 

 

  1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4,  l'istanza

di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti  legittimati

di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  all'ufficio  speciale  per   la

ricostruzione territorialmente competente unitamente  alla  richiesta

del  titolo  abilitativo  necessario  in  relazione  alla   tipologia

dell'intervento  progettato.  Alla  domanda  sono   obbligatoriamente

allegati, oltre alla documentazione necessaria per  il  rilascio  del

titolo edilizio: 

  a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011; 

  b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato

e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante  la

riconducibilita'  causale  diretta  dei  danni  esistenti  all'evento

sismico del 24 agosto 2016; 

  c) progetto degli  interventi  proposti,  con  l'indicazione  delle

attivita' di ricostruzione e  riparazione  necessarie  nonche'  degli

interventi di miglioramento sismico  previsti  riferiti  all'immobile

nel suo complesso, corredati da computo  metrico  estimativo  da  cui

risulti l'entita' del contributo richiesto; 

  d) indicazione dell'impresa affidataria dei  lavori,  con  allegata

documentazione   relativa   alla   sua   selezione   e   attestazione

dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. 

  2.  All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'  urbanistica

degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta

dall'ufficio speciale per la ricostruzione,  il  Comune  rilascia  il

titolo edilizio. 

  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza

del contributo e il relativo importo, trasmette al  vice  commissario

territorialmente competente la proposta di concessione del contributo

medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 

  4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con

decreto di  concessione  del  contributo  nella  misura  accertata  e

ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. 

  5.  La  struttura  commissariale  procede  con  cadenza  mensile  a

verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato

il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente

articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno

il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora

dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi

in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi

eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il

finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento  o

la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi

e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme

indebitamente percepite. 

  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,

sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle  domande

di concessione dei contributi  e  per  l'istruttoria  delle  relative

pratiche,  prevedendo  la  dematerializzazione  con   l'utilizzo   di

piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti  possono  essere

altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da  produrre  in

allegato all'istanza di contributo, anche in relazione  alle  diverse

tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita'  e  le

procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al

comma 5. 

                               Art. 13 

 

 

Interventi su edifici gia' finanziati da precedenti eventi sismici  e

                         non ancora conclusi 

 

  1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei  Comuni  di  cui

articolo  1  ricompresi  nella   Regione   Abruzzo,   nel   caso   di

danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo,  per  i  quali

siano stati  concessi  contributi  per  i  danni  riportati  a  causa

dell'evento sismico del 2009  e  per  i  quali  i  lavori  non  siano

conclusi, le istanze finalizzate ad  ottenere  il  riconoscimento  di

contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24  agosto

2016 sono definite secondo le modalita' e le condizioni previste  dal

presente decreto. 

  2. Per le attivita'  di  sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo

sviluppo economico, per i medesimi Comuni  di  cui  al  comma  1,  si

applicano le disposizioni ricomprese nel  Titolo  II,  capo  II,  del

presente decreto e secondo le modalita' ivi previste. 

                               Art. 14 

 

 

                       Ricostruzione pubblica 

 

  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'

disciplinato il finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate

allo scopo, per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino

degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la

funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per  gli  interventi  sui

beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  nei  Comuni  di  cui

all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: 

  a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici  o

paritari  per  la  prima  infanzia   e   delle   strutture   edilizie

universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso

all'amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di

proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente

dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei

beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

  b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture  e  degli

impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per

l'irrigazione; 

  c) degli edifici pubblici ad uso pubblico,  ivi  compresi  archivi,

musei, biblioteche e chiese, che a tale  fine  sono  equiparati  agli

immobili di cui alla lettera a); 

  d) degli interventi di riparazione e ripristino  strutturale  degli

edifici privati inclusi nelle aree  cimiteriali  e  individuati  come

cappelle private, al fine  di  consentire  il  pieno  utilizzo  delle

strutture cimiteriali. 

  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi

di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo

2, comma 2, si provvede a: 

  a)  predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,

comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei

oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le

quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il

finanziamento in base alla risorse disponibili; 

  b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,  articolato

per le quattro Regioni interessate, che  quantifica  il  danno  e  ne

prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 

  c) predisporre e approvare un  piano  di  interventi  sui  dissesti

idrogeologici, articolato per le  quattro  Regioni  interessate,  con

priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati  o

infrastrutture; 

  d)  predisporre  e  approvare  un  piano  per  lo  sviluppo   delle

infrastrutture  e  il  rafforzamento  del  sistema   delle   imprese,

articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate  limitatamente  ai

territori dei Comuni di cui all'allegato 1; 

  e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e

dei  rifiuti  derivanti  dagli  interventi  di  prima   emergenza   e

ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste

nell'articolo 32, comma 2; 

  f)  predisporre  e  approvare  un  programma  delle  infrastrutture

ambientali da ripristinare e  realizzare  nelle  aree  oggetto  degli

eventi sismici del 24 agosto 2016, con  particolare  attenzione  agli

impianti di depurazione e di collettamento fognario. 

  3. Qualora la  programmazione  della  rete  scolastica  preveda  la

costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il

ripristino  degli  edifici  scolastici  danneggiati   sono   comunque

destinabili a tale scopo. 

  4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario

straordinario  d'intesa  con  i  vice  commissari   nel   cabina   di

coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in  coerenza  con  il

piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di  cui  al

comma  2,  lettere  a)  e  b),  i  soggetti  attuatori  provvedono  a

predisporre ed inviare i progetti  degli  interventi  al  Commissario

straordinario. 

  5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti

presentati  dai  soggetti  attuatori  e  verifica  della   congruita'

economica  degli  stessi,  acquisito  il  parere   della   Conferenza

permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta  il

decreto di concessione del contributo. 

  6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per

l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 

  7. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del

contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi

alla centrale  unica  di  committenza  di  cui  all'articolo  18  che

provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli

operatori economici che realizzano gli interventi. 

  8. Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta  dei  contributi  il

Commissario straordinario puo' essere autorizzato,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di

durata  massima  venticinquennale,   sulla   base   di   criteri   di

economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento

a carico del bilancio dello Stato,  con  la  Banca  europea  per  gli

investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la

Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  con  i  soggetti  autorizzati

all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le  rate  di  ammortamento  dei

mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente

dallo Stato. 

  9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei

Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e

c)  si  promuove  un  Protocollo  di  Intesa   tra   il   Commissario

straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ed il rappresentante delle  Diocesi  coinvolte,  proprietarie

dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e

termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce

le  modalita'  attraverso  cui  rendere  stabile  e  continuativa  la

consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine

di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di

ricostruzione. 

  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo

avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29

dicembre 2011, n. 229. 

  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri

provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6. 

                               Art. 15 

 

 

            Soggetti attuatori degli interventi relativi 

              alle opere pubbliche e ai beni culturali 

 

  1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la

ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui

all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: 

  a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione,

per i territori di rispettiva competenza; 

  b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 

  c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

  2.  Le  Diocesi,  fermo  restando  la  facolta'  di  avvalersi  del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono

essere  soggetti  attuatori  degli  interventi  quando  questi  siano

completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di

fondi pubblici la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolto  dal

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo. 

                               Art. 16 

 

 

           Conferenza permanente e Commissioni paritetiche 

 

  1.  Al  fine  di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei

territori colpiti dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  e  di

garantire  unitarieta'  e  omogeneita'  nella  programmazione,  nella

pianificazione e nella gestione degli interventi,  la  direzione,  il

coordinamento e  il  controllo  delle  operazioni  di  ricostruzione,

nonche' la decisione  in  ordine  agli  atti  di  programmazione,  di

pianificazione, di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di

approvazione dei  progetti,  sono  affidati  a  un  organo  unico  di

direzione, coordinamento e  decisione  a  competenza  intersettoriale

denominato  «Conferenza  permanente»,  presieduto   dal   Commissario

straordinario o da suo delegato  e  composto  da  un  rappresentante,

rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,   della   Regione,   dell'Ente   Parco   e   del    comune

territorialmente competenti. 

  2. La  Conferenza  permanente  e'  validamente  costituita  con  la

presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera  a  maggioranza

dei  presenti.  La  determinazione  motivata   di   conclusione   del

procedimento, adottata dal presidente,  sostituisce  a  ogni  effetto

tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,

comunque denominati, inclusi quelli di  gestori  di  beni  o  servizi

pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera

acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui

rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur

partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia

espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non

costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione  conclusiva

ha altresi' effetto di variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.

Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente

articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di

conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e

successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione  degli

interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della  Parte  II  del

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto  legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  sono  rese  dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e

del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'

comunque necessario ai fini  dell'approvazione  del  programma  delle

infrastrutture  ambientali.  Sono  assicurate   adeguate   forme   di

partecipazione  delle  popolazioni  interessate,  mediante  pubbliche

consultazioni,   nelle   modalita'   del   pubblico    dibattito    o

dell'inchiesta  pubblica,  definite  dal  Commissario   straordinario

nell'atto  di   disciplina   del   funzionamento   della   Conferenza

permanente. 

  3. La Conferenza, in particolare: 

  a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli   strumenti

urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni

dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 

  b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche  e  dei  beni

culturali promossi dai soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15,

comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli  interventi  sui  beni

culturali,  che  e'  resa  in  seno  alla   Conferenza   stessa   dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e

del turismo; 

  c) laddove  previsto,  per  gli  interventi  privati,  prima  della

concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge,

esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a  tutela

dei beni culturali,  che  e'  reso  in  seno  Conferenza  stessa  dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e

del turismo; 

  d) esprime parere obbligatorio e  vincolante  sul  programma  delle

infrastrutture ambientali. 

  4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori

colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso  ogni  Regione

e'  istituita  una  «Commissione  paritetica»  presieduta  dal   vice

commissario o suo delegato e  composta  da  un  rappresentante  della

struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e  del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 

  5. La Commissione paritetica,  per  ciascuna  Regione,  esprime  il

parere  congiunto  obbligatorio  per  tutti  i  progetti  preliminari

relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente  alle  opere

pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano  sottoposti

al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali  o

delle aree protette regionali. 

  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si

provvede  a  disciplinare  le  modalita'  di   funzionamento,   anche

telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di  cui  al

comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4. 

                               Art. 17 

 

 

                              Art-Bonus 

 

  1. Il credito di imposta  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  e  successive  modificazioni,

spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  a  favore  del

Ministero dei beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  per

interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali

di interesse religioso presenti nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1

anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di

altre confessioni  religiose,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto

legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni.  Per

la realizzazione dei lavori su  beni  immobili  di  cui  al  presente

articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11,  comma

11-bis, del decreto legge 19 giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 

  2. Al fine di favorire gli interventi di  restauro  del  patrimonio

culturale nelle aree colpite da  eventi  calamitosi,  il  credito  di

imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio

2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio

2014, n.  106,  e  successive  modificazioni,  spetta  anche  per  le

erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in

vigore del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto

superiore per la conservazione e  il  restauro,  dell'Opificio  delle

pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la

conservazione del patrimonio archivistico e librario. 

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in

0,8 milioni di euro per l'anno 2018,  in  1,3  milioni  di  euro  per

l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6  milioni

di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 52. 

                               Art. 18 

 

 

                    Centrale unica di committenza 

 

  1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15,  comma  1,  per  la

realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche

ed ai beni culturali di  propria  competenza,  si  avvalgono  di  una

centrale unica di committenza. 

  2. La centrale unica di  committenza  e'  individuata  nell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A. 

  3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale  unica

di committenza individuata al  comma  2  sono  regolati  da  apposita

convenzione. 

Capo II 

Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

                               Art. 19 

 

 

               Fondo di garanzia per le PMI in favore 

           delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 

 

  1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi

comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali

ubicate nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  che  hanno

subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto  2016,

l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  concesso,  a

titolo gratuito e  con  priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un

importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.  Per

gli  interventi  di  garanzia  diretta  la  percentuale  massima   di

copertura  e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna

operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia  la

percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo

garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione  che

le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale  massima

di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di  cui  al  presente

comma si applicano nel rispetto della normativa europea  e  nazionale

in materia di aiuti di Stato. 

                               Art. 20 

 

 

                  Sostegno alle imprese danneggiate 

                    dal sisma del 24 agosto 2016 

 

  1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di  euro  delle  risorse

del fondo di cui all'articolo 4,  e'  trasferita  sulle  contabilita'

speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata

alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto

interessi, alle  imprese,  con  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei

territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che  hanno  subito  danni

per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono

comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole  la  cui  sede

principale non e' ubicata nei territori di cui all'allegato 1,  ma  i

cui fondi siano situati in tali territori. I criteri,  anche  per  la

ripartizione, e le modalita' per la  concessione  dei  contributi  in

conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia

e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo

economico, su proposta delle Regioni interessate. 

  2. Al fine di sostenere  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  tessuto

produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse

di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche  per  agevolazioni

nella  forma  di  contributo  in  conto  capitale  alle  imprese  che

realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto  2016,

investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui  all'articolo

1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le  condizioni  e  le

modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente  comma

sono disciplinati con il provvedimento di  cui  al  comma  1,  tenuto

conto delle effettive disponibilita' in  relazione  all'onere  per  i

contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di

cui  al  presente  comma  provvedono  i  vice  commissari,  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 5. 

  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel

rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di

Stato. 

                               Art. 21 

 

 

             Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo 

        delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 

 

  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i

cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui  all'articolo  7

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13

settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. 

  2. In favore delle imprese  agricole  ubicate  nei  Comuni  di  cui

all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono  destinate

risorse fino all'importo di 1 milione di  euro  per  l'anno  2016,  a

valere sulle disponibilita' residue  gia'  trasferite  all'ISMEA  del

Fondo di cui all'articolo 1, comma  1068,  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, per abbattere,  fino  all'intero  importo,  secondo  il

metodo di calcolo di cui alla  decisione  della  Commissione  Europea

C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni  per  l'accesso

alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo

29 marzo 2004,  n.  102,  nel  rispetto  della  normativa  europea  e

nazionale in materia di aiuti di Stato. 

  3. All'articolo 23  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il

comma 1 e' sostituito dal seguente: 

  «1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle

decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.

2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di  dare  attuazione

alle misure di cui  all'articolo  1  del  regolamento  delegato  (UE)

2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata  la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro

e' destinato  alle  aziende  zootecniche  ubicate  nei  Comuni  delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti  dal  sisma  del  24

agosto 2016.». 

  4. Al fine  di  perseguire  il  pronto  ripristino  del  potenziale

produttivo danneggiato dal sisma,  di  valorizzare  e  promuovere  la

commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  e  di

sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate

e dal Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,

l'intera  quota  del  cofinanziamento  regionale  dei  programmi   di

sviluppo rurale  2014-2020  delle  Regioni  di  cui  all'articolo  1,

limitatamente alle annualita' 2016, 2017 e 2018, e' assicurata  dallo

Stato attraverso le disponibilita' del  fondo  di  rotazione  di  cui

all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 

                               Art. 22 

 

 

                        Promozione turistica 

 

  1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al

fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori

colpiti dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016,  predispone  in

accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  programma

per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. 

  2. Il programma di cui al comma 1  e'  realizzato  a  valere  sulle

risorse disponibili a legislazione vigente sul  bilancio  di  ENIT  -

Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo  di  2  milioni  di

euro per l'anno 2017. 

                               Art. 23 

 

 

             Contributi INAIL per la messa in sicurezza 

                       di immobili produttivi 

 

  1.  Per  assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle  attivita'

economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei  territori

dei Comuni di cui all'articolo 1,  e'  trasferita  alla  contabilita'

speciale di cui all'articolo 4 la somma di  trenta  milioni  di  euro

destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli  infortuni

sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per  l'anno  2016,  al

finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di

salute e sicurezza sul lavoro. 

  2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al

comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono  definiti  con

provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  nel

rispetto dei  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della

Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis». 

                               Art. 24 

 

 

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese  nelle  zone

                    colpite dagli eventi sismici 

 

  1. Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  delle  attivita'

economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo

1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate  dagli

eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti  agevolati  a  tasso

zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000

euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in  10  anni  con  un

periodo di 3 anni di preammortamento. 

  2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove  imprese  e

nuovi investimenti nei territori dei Comuni di  cui  all'articolo  1,

nei   settori   della   trasformazione    di    prodotti    agricoli,

dell'artigianato,  dell'industria,  dei  servizi  alle  persone,  del

commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie

imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento

per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti

sono  rimborsati  in  8  anni  con  un   periodo   di   3   anni   di

preammortamento. 

  3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi,  per

l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di  euro,  a  tal  fine

utilizzando  le  risorse   disponibili   sull'apposita   contabilita'

speciale del fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all'articolo

23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

  4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'

di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede

con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito

il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

                               Art. 25 

 

 

                   Rilancio del sistema produttivo 

 

  1. Per garantire ai territori dei Comuni  di  cui  all'articolo  1,

percorsi di sviluppo economico  sostenibile  e  per  sostenere  nuovi

investimenti  produttivi,  anche   attraverso   l'attrazione   e   la

realizzazione  di  progetti  imprenditoriali   di   nuovi   impianti,

ampliamento di impianti  esistenti  e  riconversione  produttiva,  si

prevede  l'applicazione,  nei  limiti  delle  risorse  effettivamente

disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio

1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea. 

  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di  cui

al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,

provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area  in

cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  27   del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Capo III 

Misure per la tutela dell'ambiente

                               Art. 26 

 

 

               Norme in materia di risorse finanziarie 

           degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 

 

  1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti  della  Laga  e

dei  Monti  Sibillini,  per  l'esercizio  finanziario  2016,  non  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e  14,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  agli  articoli  61  e  67  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e  142,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno

2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 

                               Art. 27 

 

 

                   Programma per la realizzazione 

                   delle infrastrutture ambientali 

 

  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto  il  Commissario  straordinario  predispone  e   approva   un

programma  delle  infrastrutture   ambientali   da   ripristinare   e

realizzare  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1,  con   particolare

attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. 

  2. Per la progettazione e realizzazione degli  interventi  previsti

dal  programma  delle  infrastrutture   ambientali   il   Commissario

straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni  per

la disciplina dei relativi  rapporti,  di  societa'  in  house  delle

amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica  competenza

tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare. I pareri,  i  visti,  i  nulla-osta

necessari per la realizzazione degli interventi  devono  essere  resi

dalle amministrazioni competenti entro sette giorni  dalla  richiesta

ovvero entro un termine complessivamente  non  superiore  a  quindici

giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale

termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 

  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei

limiti  di  3  milioni  di  euro  nel  2016,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 52. 

                               Art. 28 

 

Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale

  derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 

 

  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,

sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016,  n.

389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e  12

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  19

settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati  ai  sensi  delle

medesime disposizioni. 

  2.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  del  comitato  di

indirizzo e pianificazione di cui al comma  10,  sentita  l'Autorita'

nazionale anticorruzione,  predispone  e  approva  il  piano  per  la

gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti  dagli  interventi  di

prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto. 

  3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 

  a) fornire gli strumenti  tecnici  ed  operativi  per  la  migliore

gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; 

  b) individuare le risorse  occorrenti  e  coordinare  il  complesso

delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle

macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; 

  c) assicurare, attraverso la corretta rimozione  e  gestione  delle

macerie,  la  possibilita'  di  recuperare  le   originarie   matrici

storico-culturali degli edifici crollati; 

  d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che  tengano

conto delle diverse tipologie di materiale, al fine  di  favorire  il

trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero

delle macerie e riducendo i costi di intervento; 

  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i  materiali  che

possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima. 

  4. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali  derivanti  dal

crollo parziale o totale degli edifici  pubblici  e  privati  causati

dagli eventi sismici del  24  agosto  2016,  quelli  derivanti  dalle

attivita' di demolizione e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti

disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri

soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi,  sono

classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice  CER  20.03.99,

limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi  verso

i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di  cui

ai commi 6 e 7,  fatte  salve  le  situazioni  in  cui  e'  possibile

segnalare i materiali pericolosi  ed  effettuare,  in  condizioni  di

sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti

amministrativi, il  produttore  dei  materiali  di  cui  al  presente

articolo e' il Comune di origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga

all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo

n. 152 del 2006. 

  5.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse

architettonico, artistico e  storico,  nonche'  quelli  dei  beni  ed

effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,

i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura

locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.  Tali  materiali  sono

selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti

Autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  integra

con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni  dalla  data

di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   le   disposizioni

applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto  attuatore  nominato

ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento

della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le  autorizzazioni

previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,

ove necessarie, si  intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato

mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del

Ministero che partecipa alle operazioni. 

  6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al  comma  4  ai

centri di raccolta comunali ed ai siti di  deposito  temporaneo  sono

operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione

integrata dei rifiuti urbani presso i  territori  interessati  o  dei

Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche  amministrazioni

a diverso titolo coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di

trasporto autorizzate da essi incaricate. Le  predette  attivita'  di

trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi

preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a  prendere  in

consegna i rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche

(RAEE) nelle condizioni in  cui  si  trovano,  con  oneri  a  proprio

carico. 

  7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche  in  deroga

alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica  della  sussistenza

delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della  salute

pubblica,  sono   individuati,   dai   soggetti   pubblici   all'uopo

autorizzati, eventuali e ulteriori  appositi  siti  per  il  deposito

temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al  31  dicembre  2018,

autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a  ricevere  i   materiali

predetti, e a detenerli  nelle  medesime  aree  per  un  periodo  non

superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo  3,  comma

1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile

1° settembre 2016, n. 391, sono  autorizzati,  nei  limiti  temporali

necessari, fino al 31 dicembre 2018, e  possono  detenere  i  rifiuti

gia' trasportati per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi.  Per

consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali  di

cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga,  fino

al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e  tipologie  di  rifiuti

conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica  istruttoria

semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che

cio'   determini   modifica   e   integrazione   automatiche    delle

autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che

detengono sostanze classificate come pericolose per la  salute  e  la

sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti  a

darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente

ai fini della raccolta e gestione  in  condizioni  di  sicurezza.  Il

Commissario straordinario autorizza, qualora  necessario,  l'utilizzo

di impianti mobili per le operazioni di selezione  e  separazione  di

flussi omogenei di rifiuti da avviare agli  impianti  autorizzati  di

recupero e smaltimento. Il Commissario  straordinario  stabilisce  le

modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al

comma 4 raccolti e trasportati, nonche'  dei  rifiuti  gestiti  dagli

impianti di recupero e smaltimento. 

  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  6

ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di

analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole

attrezzate  e  assicurano  la  gestione  dei  siti  provvedendo,  con

urgenza,  all'avvio  agli  impianti  di   trattamento   dei   rifiuti

selezionati presenti nelle  piazzole  medesime.  Tali  soggetti  sono

tenuti altresi' a fornire il  personale  di  servizio  per  eseguire,

previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e

cernita dal  rifiuto  tal  quale,  delle  matrici  recuperabili,  dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro  avvio  agli  impianti

autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 

  9. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori

impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati

prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita

dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo

scopo  autorizzati  secondo  il  principio  di   prossimita',   senza

apportare modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla

eventuale definizione dei bacini di provenienza  dei  rifiuti  urbani

medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si  accorda

preventivamente con i gestori degli  impianti  dandone  comunicazione

alla Regione e all'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale

(ARPA) territorialmente competenti. 

  10.  Il  Commissario  straordinario  costituisce  un  comitato   di

indirizzo e pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti e

della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o  da  un  suo

delegato e composto  dai  Sindaci  e  dai  Presidenti  delle  Regioni

interessate  dal  sisma  ovvero  da  loro  delegati,  nonche'  da  un

rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo, dello sviluppo economico,  del  Dipartimento

dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile  del

Ministero  dell'interno,  del  Comando  carabinieri  per  la   tutela

dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello  Stato,  fatto  salvo

quanto previsto dal decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,

dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA),  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),   del   Parco

nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale

dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono  corrisposti

gettoni, compensi o  altri  emolumenti,  comunque  denominati,  fatti

salvi  i  rimborsi  spese  che  restano  comunque  a   carico   delle

amministrazioni di appartenenza. 

  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, i materiali nei  quali  si  rinvenga,  anche  a  seguito  di

ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di

cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e  sono

gestiti secondo le indicazioni di  cui  al  presente  articolo.  Tali

materiali   non   possono   essere   movimentati,   ma    perimetrati

adeguatamente con nastro segnaletico.  L'intervento  di  bonifica  e'

effettuato  da  una  ditta  specializzata.  Qualora  il  rinvenimento

avvenga durante  la  raccolta,  il  rifiuto  residuato  dallo  scarto

dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di  tutte

le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,  mantiene

la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso  con  codice  CER

20.03.99 e e'  gestito  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente

articolo.  Qualora  il  rinvenimento   avvenga   successivamente   al

conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente

rifiuto, privato del materiale contenente amianto,  e  sottoposto  ad

eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto

urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere

gestito  per  l'avvio  a  successive   operazioni   di   recupero   e

smaltimento. In quest'ultimo  caso  i  siti  di  deposito  temporaneo

possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed

appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per  quanto  riguarda

gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di  asportare

e  smaltire  correttamente  tutto  il  materiale,  devono  presentare

all'Organo di Vigilanza competente per  territorio  idoneo  piano  di

lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di

sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che

entro  24  ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di   Sanita'   pubblica

individuano un nucleo di operatori esperti che  svolge  attivita'  di

assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli  aspetti

di competenza. 

  12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende

unita'  sanitaria  locale  territorialmente  competenti,  nell'ambito

delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di

prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei  beni

e delle attivita' culturali e del turismo,  al  fine  di  evitare  il

caricamento indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei  beni  di

interesse  architettonico,  artistico  e   storico,   assicurano   la

vigilanza e il rispetto del presente articolo. 

  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e  a

quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,  al  recupero  e  allo

smaltimento dei rifiuti, provvede il  Commissario  straordinario  con

proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul  fondo

di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte  operano  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

                               Art. 29 

 

 

              Disposizioni in materia di utilizzazione 

                    delle terre e rocce da scavo 

 

  1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli

articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1,  fermo  restando

il rispetto della disciplina  di  settore  dell'Unione  europea,  non

trovano applicazione, fino  al  31  dicembre  2018,  le  disposizioni

vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. 

Capo IV 

Disposizioni in materia di legalita' e trasparenza

                               Art. 30 

 

 

                       Legalita' e trasparenza 

 

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di

tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle

infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e

nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che

fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,

servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione

nei Comuni di cui  all'articolo  1,  e'  istituita,  nell'ambito  del

Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora  in

avanti denominata  «Struttura»,  diretta  da  un  prefetto  collocato

all'uopo  a  disposizione,   ai   sensi   dell'articolo   3-bis   del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 

  2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,

in deroga agli articoli 90, comma 2,  e  92,  comma  2,  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e'  competente  a  eseguire  le

verifiche finalizzate al rilascio, da parte della  stessa  Struttura,

dell'informazione antimafia per i contratti di  cui  al  comma  1  di

qualunque valore o importo e assicura, con competenza  funzionale  ed

esclusiva,  il  coordinamento   e   l'unita'   di   indirizzo   delle

soprarichiamate   attivita',   in    stretto    raccordo    con    le

prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate

dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 

  3. La Struttura, per lo svolgimento delle  verifiche  antimafia  di

cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di

cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

anche in deroga alle disposizioni di cui  al  Libro  II  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 

  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei  trasporti,  da

adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto: 

  a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato  di

cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,

con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1,  delle

verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione

mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'  composta

da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture  e

dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento  della

programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio

dei ministri, della Procura  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,

dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della  Corte  dei

conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione

o suo delegato; 

  b) sono individuate, altresi', le  funzioni,  la  composizione,  le

risorse  umane  e  le  dotazioni  strumentali  della  Struttura,   da

individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

  5. Presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero

dell'interno e' istituito, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,

d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,

il Gruppo interforze centrale  per  l'emergenza  e  la  ricostruzione

nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.

Con il medesimo decreto sono  altresi'  definite,  nell'ambito  delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo. 

  6. Gli operatori economici interessati a partecipare,  a  qualunque

titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi  di  ricostruzione,

pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1,  devono  essere

iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura  e

denominato  Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora  in  avanti

«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di

cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159

del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o

valore del contratto, subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse

con esito liberatorio. 

  7. Gli operatori economici che risultino  iscritti,  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, in uno degli  elenchi  tenuti

dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.

190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione  in

detti elenchi sia stata disposta in data  anteriore  a  tre  mesi  da

quella di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'iscrizione

nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da  effettuare

con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato  decreto

legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della  tenuta  dell'Anagrafe  si

applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 

  8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati  riferiti  all'operatore  economico

iscritto, sono riportati: 

  a) i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti  e  subcontratti

conclusi o approvati,  con  indicazione  del  relativo  oggetto,  del

termine di durata, ove previsto, e dell'importo; 

  b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o

gestionale; 

  c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese

o societa', anche fiduciarie; 

  d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le

violazioni  delle  regole  sul   tracciamento   finanziario   o   sul

monitoraggio finanziario di cui al comma 13; 

  e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per  le

violazioni  delle  norme  di  capitolato  ovvero  delle  disposizioni

relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite  dalla

Struttura in conformita' alle linee guida  del  comitato  di  cui  al

comma 3. 

  9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle  verifiche  e

la migliore  interazione  dei  controlli  soggettivi  e  di  contesto

ambientale, la gestione dei dati avviene con le  risorse  strumentali

di cui al comma  4,  lettera  b),  allocate  presso  la  Struttura  e

accessibili  dal  GICERIC  di  cui  al  comma  5,   dalla   Direzione

investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. 

  10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale  di  dodici

mesi ed e' rinnovabile alla scadenza,  su  iniziativa  dell'operatore

economico   interessato,   previo   aggiornamento   delle   verifiche

antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche  antimafia  anche

per gli eventuali  ulteriori  contratti,  subappalti  e  subcontratti

conclusi o approvati durante il periodo di validita'  dell'iscrizione

medesima. 

  11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe  riguarda  un

operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto  o  di

un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata

notizia al committente, pubblico o privato, ai fini  dell'attivazione

della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a  pena  di

nullita', ai sensi dell'articolo 1418  del  codice  civile,  in  ogni

strumento contrattuale relativo agli  interventi  da  realizzare.  Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  citato  decreto

legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il  provvedimento

di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a  verificare  altresi'

la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui

all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In

caso   positivo,   ne   informa   tempestivamente    il    Presidente

dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e   adotta   il   relativo

provvedimento. 

  12. L'obbligo di comunicazione delle  modificazioni  degli  assetti

societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3,  del  citato

decreto  legislativo  n.  159   del   2011,   e'   assolto   mediante

comunicazione al prefetto responsabile della Struttura. 

  13.  Ai  contratti,  subappalti  e   subcontratti   relativi   agli

interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si  applicano  le

disposizioni in materia di tracciamento dei  pagamenti  di  cui  agli

articoli 3 e 6 della legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive

modificazioni.  Per  la  realizzazione  di  interventi  pubblici   di

particolare rilievo, il  comitato  di  cui  al  comma  1  propone  al

comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  di

deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni  in

materia di monitoraggio  finanziario,  di  cui  all'articolo  36  del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga  all'articolo  6  della

citata legge n. 136 del 2010, e' sempre  competente  all'applicazione

delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 

  14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario

di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1,  nonche'  in  tutti

gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5,  lettera  b),  del

citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si

intende risolto  di  diritto  e  la  Struttura  dispone  l'esclusione

dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si  applica  anche

in caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di  altra

operazione  atta  a  conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a

soggetto diverso dall'affidatario  originario;  in  tali  ipotesi,  i

contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli. 

  15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le  iniziative  per

il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse

nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di  cui

all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

comportano  di  regola  l'esecuzione  delle  attivita'   maggiormente

esposte  a  rischio   di   infiltrazione   mafiosa,   come   definite

all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del  2012,  le  stazioni

appaltanti possono prevedere  che  la  partecipazione  alle  gare  di

appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per  il

risanamento ambientale delle medesime aree  e  la  sottoscrizione  di

contratti e subcontratti per la relativa esecuzione  siano  riservate

ai soli operatori economici iscritti negli appositi  elenchi  di  cui

all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012. 

                               Art. 31 

 

 

         Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata 

 

  1. Nei contratti  per  le  opere  di  ricostruzione  stipulati  tra

privati  e'  sempre  obbligatorio  l'inserimento  della  clausola  di

tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata  ai

sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta

clausola l'appaltatore assume gli  obblighi  di  cui  alla  legge  13

agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni,  nonche'  quello  di

dare immediata comunicazione alla Struttura di  cui  all'articolo  30

dell'eventuale   inottemperanza   dei   propri    subappaltatori    o

subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari. 

  2.   L'eventuale   inadempimento   dell'obbligo   di   tracciamento

finanziario consistente nel mancato utilizzo di  banche  o  di  Poste

italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori

economici  incaricati  o   ai   professionisti   abilitati   di   cui

all'articolo 38 per gli incarichi di progettazione  e  direzione  dei

lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la

ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato. 

  3. Nel caso in cui  sia  accertato  l'inadempimento  ad  uno  degli

ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma  2,  della  legge  13

agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale  del  contributo,

in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. 

  4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di  diritto.

A carico dell'operatore economico interessato,  oltre  alle  sanzioni

indicate all'articolo 6 della  citata  legge  n.  136  del  2010,  e'

altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui

all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In

caso di reiterazione, e' disposta  la  cancellazione  della  predetta

iscrizione.  I  citati  provvedimenti  sono  adottati  dal   prefetto

responsabile della Struttura di cui all'articolo 30. 

  5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1,  si  applicano,  in

caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma  6,

dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori  di

ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma  2,  del

citato decreto legislativo n.  159  del  2011.  Conseguentemente,  in

tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente

articolo,  e'  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui

all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento  di  tale

clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi  dell'articolo

1418 del codice civile. 

  6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni

speciali,  previa  autorizzazione   del   committente,   nei   limiti

consentiti dalla vigente normativa. In  tale  ipotesi,  il  contratto

deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con

l'indicazione della misura e  dell'identita'  dei  subappaltatori,  i

quali devono a  loro  volta  essere  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui

all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono

il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. 

  7. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei

consorzi obbligatori, ai fini  dello  svolgimento  delle  prestazioni

professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi  per

consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del  24  agosto

2016, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai

sensi dell'articolo 358 del codice penale. 

                               Art. 32 

 

 

                 Controllo dell'ANAC sulle procedure 

                    del Commissario straordinario 

 

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo

30  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

  2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui  al

comma  1  sono   disciplinati   con   accordo   tra   il   Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario

e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18. 

  3. Per le  finalita'  del  presente  articolo,  l'Unita'  Operativa

Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno

2014, n.  90  opera  fino  alla  completa  esecuzione  dei  contratti

pubblici relativi agli interventi previsti  nell'accordo  di  cui  al

comma 2 e comunque non oltre  il  termine  previsto  all'articolo  1,

comma 4. 

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

                               Art. 33 

 

 

                   Controllo della Corte dei conti 

 

  1. I provvedimenti  di  natura  regolatoria  ed  organizzativa,  ad

esclusione di quelli di natura gestionale, adottati  dal  Commissario

straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei

conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge  14  gennaio

1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1,  della  legge

24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni  caso,  durante  lo

svolgimento della fase del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con

motivazione   espressa,   dichiararli   provvisoriamente    efficaci,

esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e

21-quater,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e   successive

modificazioni. 

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 34 

 

 

                  Qualificazione dei professionisti 

 

  1. Al fine di assicurare la massima  trasparenza  nel  conferimento

degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito

un  elenco  speciale  dei  professionisti   abilitati,   di   seguito

denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta  un

avviso  pubblico  finalizzato  a  raccogliere  le  manifestazioni  di

interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente  con

proprio  atto  i  criteri  generali  ed  i   requisiti   minimi   per

l'iscrizione  nell'elenco.  L'iscrizione  nell'elenco  speciale  puo'

comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti  che  presentano

il  DURC  regolare.  L'elenco  speciale,  adottato  dal   Commissario

straordinario, e' reso disponibile  presso  le  Prefetture  -  uffici

territoriali del Governo di Rieti, Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fermo,

Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni  interessati

dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 

  2.  I  soggetti  privati  conferiscono   gli   incarichi   per   la

ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati

dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a   professionisti   iscritti

nell'elenco di cui al comma 1. 

  3. Sino all'istituzione dell'elenco  di  cui  al  comma  1  possono

essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti  agli

ordini e collegi professionali che  siano  in  possesso  di  adeguati

livelli di affidabilita' e professionalita' e  non  abbiano  commesso

violazioni  in  materia  contributiva  e  previdenziale  ostative  al

rilascio del DURC. 

  4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve  avere  in  corso

ne' avere avuto negli ultimi tre  anni  rapporti  diretti  di  natura

professionale, commerciale o di collaborazione, comunque  denominati,

con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o  ricostruzione,

anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o  con

chi  riveste  cariche  societarie  nella  stessa.  A  tale  fine,  il

direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al

committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per

la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare

controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto

dichiarato. 

  5. Il contributo massimo, a carico del  Commissario  straordinario,

per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione

pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per  cento,  e'  al

netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali  ed  e'  analiticamente

disciplinato con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,

comma  2.  Con  quest'ultimo  atto,  puo'  essere   riconosciuto   un

contributo  aggiuntivo,  per   le   sole   indagini   o   prestazioni

specialistiche, nella misura massima del 2 per cento. 

  6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza

delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e

del turismo, con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,

comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi,

tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella

qualificazione. 

  7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i  criteri

finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi  che  non  trovano

giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 

                               Art. 35 

 

 

                        Tutela dei lavoratori 

 

  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione,  al

ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati  danneggiati  o

distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo

ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e'  assoggettata  alle

disposizioni  previste   per   le   stazioni   appaltanti   pubbliche

relativamente alla osservanza integrale del trattamento  economico  e

normativo   stabilito   dai   contratti   collettivi   nazionali    e

territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC). 

  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie  o  esecutrici

dei lavori di cui al comma 1, deve  essere  effettuata  dagli  uffici

speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3  con  riferimento

ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 

  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al  comma

1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici

danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e  di  versamento

degli oneri contributivi presso le  Casse  edili  delle  Province  di

Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,  Perugia,  l'Aquila  e  Teramo

riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

  4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad  una

adeguata sistemazione  alloggiativa  dei  propri  dipendenti  e  sono

tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri

interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per  la

prevenzione infortuni, l'igiene  e  l'ambiente  di  lavoro  (CPT)  le

modalita'  di  sistemazione  alloggiativa  dei  suddetti  dipendenti,

l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile. 

  5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul  territorio

possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di

cui al comma 5. 

  6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresi' tenute a  fornire  ai

propri dipendenti un  badge,  con  un  ologramma  non  riproducibile,

riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in  particolare

di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010,  n.

136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi. 

  7. Presso i centri per l'impiego e le casse  edili  delle  Province

interessate  sono  istituite  apposite  liste  di  prenotazione   per

l'accesso al lavoro.  Dette  liste  si  articolano  in  due  distinte

sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori  interessati

dagli eventi sismici e un'altra per  i  lavoratori  residenti  al  di

fuori. 

  8.  Presso  le  prefetture  interessate  sono  stipulati   appositi

protocolli  di  legalita',  al  fine  di  definire  in  dettaglio  le

procedure per l'assunzione dei lavoratori edili  da  impegnare  nella

ricostruzione,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di   un   tavolo

permanente. 

                               Art. 36 

 

 

               Disposizioni in materia di trasparenza 

                     e di pubblicita' degli atti 

 

  1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e

designazioni di  collaboratori  e  consulenti,  alla  predisposizione

dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma  1,  nonche'  alle

relative iscrizioni ed esclusioni,  alla  programmazione  di  lavori,

opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per  l'affidamento

di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori  e  opere  ed  alle

erogazioni  e   concessioni   di   provvidenze   pubbliche   per   la

ricostruzione  privata,  ove  non  considerati  riservati  ai   sensi

dell'articolo 112 ovvero secretati ai  sensi  dell'articolo  162  del

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  pubblicati  e

aggiornati sul sito istituzionale  del  commissariato  straordinario,

nella sezione «Amministrazione  trasparente»  e  sono  soggetti  alla

disciplina di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e

successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e

per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono

altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Titolo III 

RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI

PROTEZIONE CIVILE 

 

Capo I 

Misure urgenti concernenti le attivita' e la piena operativita' del

servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

                               Art. 37 

 

 

                Differimento dei termini di pagamento 

                     in situazioni di emergenza 

 

  1. In considerazione dell'impegno  straordinario  connesso  con  la

gestione dell'emergenza, le  amministrazioni  pubbliche  direttamente

coinvolte nella gestione degli interventi volti  a  fronteggiare  gli

eventi calamitosi per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della  legge

24  febbraio  1992,  n.  225,  sono  autorizzate  a  differire,   con

provvedimento motivato, i termini dei periodi  di  pagamento  di  cui

all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n.

231, per il tempo  strettamente  necessario  e,  comunque,  entro  il

limite massimo di centoventi giorni. 

                               Art. 38 

 

 

                 Disposizioni urgenti per l'impiego 

                del volontariato di protezione civile 

 

  1. Al fine di accelerare le procedure connesse  con  l'impiego  del

volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale

mobilitazione disposta in conseguenza degli  eventi  sismici  del  24

agosto 2016, ed a fare  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  relativamente

agli  importi   effettivamente   spettanti   determinati   in   esito

all'istruttoria  tecnica  di  competenza   del   Dipartimento   della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono

alternativamente riconosciuti, su  apposita  domanda  del  datore  di

lavoro, con le modalita' del credito di imposta. 

  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e'  cedibile,

nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti

del codice civile, previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'

del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o

assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare  il  credito  ceduto

esclusivamente in compensazione  con  i  propri  debiti  d'imposta  o

contributivi, ai sensi del citato  decreto  legislativo  n.  241  del

1997, e previa comunicazione della  cessione  al  Dipartimento  della

protezione  civile,  secondo   modalita'   stabilite   dal   medesimo

dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il  modello

F24  deve  essere  presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il

mancato riconoscimento dell'operazione di versamento. 

  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita'  di  applicazione

delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il

versamento periodico, da  parte  del  Dipartimento  della  protezione

civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai

sensi del comma 1, a valere  sulle  risorse  finanziarie  finalizzate

all'attuazione dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8  febbraio  2001,  n.  194,  nei  limiti  degli  ordinari

stanziamenti di bilancio. 

                               Art. 39 

 

Mantenimento della continuita'  operativa  delle  reti  del  Servizio

  nazionale di protezione civile  e  completamento  del  piano  radar

  nazionale 

 

  1. Per l'anno 2016, in  relazione  alla  necessita'  e  urgenza  di

garantire senza soluzione di  continuita'  la  gestione  del  rischio

meteo-idrologico ed idraulico  nelle  aree  di  accoglienza  e  negli

insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento

delle attivita' afferenti alla gestione,  alla  manutenzione  e  allo

sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica  al  suolo,  e

della rete dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali

regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento,  costituito

nell'ambito  delle  attivita'  di   protezione   civile,   ai   sensi

dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede

nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di  euro,  a

valere sul fondo di cui all'articolo 4. 

  2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano

i criteri e le modalita'  vigenti  ai  fini  della  ripartizione  del

contributo statale per la gestione, la  manutenzione  e  lo  sviluppo

delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della  rete

dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali  regionali

operanti  nel   Sistema   nazionale   di   allertamento,   costituito

nell'ambito delle attivita' di protezione civile. 

  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  dipartimento  della

protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per

telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in

termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge

12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce,

ove occorra,  variante  agli  strumenti  urbanistici  e  comporta  la

dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei

lavori. Ai relativi oneri  si  provvede  nei  limiti  degli  ordinari

stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile. 

                               Art. 40 

 

 

           Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui 

            del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea 

 

  1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del

24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto

le risorse che residuano  all'esito  degli  adempimenti  solutori  in

carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure  di

rendicontazione   degli   stanziamenti   straordinari    riconosciuti

dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli  interventi

statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo

per le  emergenze  nazionali  (FEN)  di  cui  all'articolo  5,  comma

5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per  il  restante  20  per

cento sul fondo della Protezione  civile,  per  essere  destinate  ad

attivita' di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di

pianificazione e preparazione alla  gestione  dell'emergenza  di  cui

all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992. 

                               Art. 41 

 

 

              Disposizioni inerenti la cessione di beni 

 

  1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle  Regioni

e agli Enti locali ed impiegati per la  realizzazione  di  interventi

connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto,  che  non

siano  piu'   utilizzabili   per   le   esigenze   funzionali   delle

amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso  per

cause tecniche, possono essere  ceduti  a  titolo  definitivo  e  non

oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita'

dell'amministrazione   cedente,   ai   medesimi   enti   territoriali

assegnatari, previo parere di una commissione istituita  allo  scopo,

senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  dal

medesimo titolare del centro di responsabilita'. 

Capo II 

Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla

ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

                               Art. 42 

 

 

Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati  nella  fase

                         di prima emergenza 

 

  1. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,  in  raccordo

con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi  per

favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzione  di  continuita',

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate

durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze

adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio  1992,  n.

225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di

prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il

Capo Dipartimento della protezione  civile,  sentito  il  Commissario

straordinario,   provvede   con   ordinanze,   adottate   ai    sensi

dell'articolo 5 della legge  n.  225  del  1992,  a  disciplinare  il

proseguimento o completamento delle suddette attivita'  delegando  ai

Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative

a determinati ambiti delle medesime attivita' e  a  singoli  contesti

regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti  adottati  in  attuazione

delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze  di

cui al  presente  comma,  allo  scopo  di  favorire  la  piu'  celere

transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016. 

  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  assicura,  ove   necessario,   anche   dopo

l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1,  il  completamento  dei

procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli

interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1  e

2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26

agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono

rese disponibili,  a  tal  fine,  con  successive  deliberazioni  del

Consiglio dei ministri, da  adottare  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'articolo 5 della  legge  n.  225  del  1992,  sulla  base  della

quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del

Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 

  3. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i

cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo  3,

comma 5, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione

civile 19 settembre 2016, n.  394,  restano  in  vigore  fino  al  31

dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle

azioni poste in essere prima della data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  fatte  salve   le   disposizioni   di   cui

all'articolo  5  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della

protezione civile 13 settembre  2016,  n.  393,  ed  i  provvedimenti

adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 

  4.  Le  attivita'  estimative  richieste  dal  Dipartimento   della

protezione civile o dal Commissario alla  Agenzia  delle  entrate  ai

sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 43 

 

 

                Reperimento alloggi per la locazione 

 

  1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con  le  azioni

poste in essere prima della data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, sono fatte salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.

394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai  sensi  delle

medesime  disposizioni.  I  vice  commissari,  possono  procedere  al

reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici

danneggiati con esito diverso  da  «A»  della  scheda  AeDES  di  cui

all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili  non  utilizzati

per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni

riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione   di   criteri

uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 

  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si

definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1

e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi  da

parte dei beneficiari. All'assegnazione  degli  alloggi  provvede  il

Sindaco del comune interessato. 

  3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza

in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati  a

seguito degli eventi sismici  del  24  agosto  2016,  la  durata  dei

contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche  per

periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della  legge  9

dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 

  4. Per le finalita' del presente articolo si  provvede  nell'ambito

delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4. 

Titolo IV 

MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI 

 

Capo I 

Misure per gli enti territoriali

                               Art. 44 

 

 

         Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 

 

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016  e  2017

dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  Comuni

di cui all'allegato 1, nonche' alle Province in cui questi  ricadono,

trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione

dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326, non ancora  effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, e' differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  e

interessi, all'anno immediatamente successivo alla data  di  scadenza

del  periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della  periodicita'  di

pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i

mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l'anno

2017 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 52. 

  2. I Comuni di cui all'allegato 1 non concorrono alla realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui  ai  commi

da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre

2015, n. 208. 

  3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata

in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico

dei Comuni di cui all'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari,

contabili e  certificativi  previsti  dal  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267,  e  da  altre  specifiche  disposizioni.  Con

decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze puo' essere  disposta  la  proroga  del

periodo di sospensione. 

  4. Il versamento della quota  capitale  annuale  corrispondente  al

piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il  rimborso

delle anticipazioni della liquidita' acquisita da  ciascuna  regione,

ai sensi degli articoli 2  e  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non

preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette  disposizioni

normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo  12,  comma  6,  del

citato  decreto-legge  ed  iscritta  nei  bilanci  pluriennali  delle

Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e' sospeso per gli anni

2017-2021.  La  somma  delle  quote  capitale  annuali   sospese   e'

rimborsata  linearmente,  in  quote  annuali  costanti,  negli   anni

restanti di ogni piano di ammortamento originario,  a  decorrere  dal

2022. 

  5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla

base del  piano  di  ammortamento  rimodulato  a  seguito  di  quanto

previsto dal comma 4 nella  competenza  dei  relativi  esercizi,  con

legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 

  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro  per

l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6  milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2021,  si  provvede  ai

sensi dell'articolo 52. 

Capo II 

Misure per i lavoratori

                               Art. 45 

 

 

                 Sostegno al reddito dei lavoratori 

 

  1. E' concessa, nel limite di 50 milioni di euro per  l'anno  2016,

una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale,

con la relativa contribuzione figurativa, della durata di  4  mesi  a

decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre  il  31  dicembre

2016, in favore: 

  a) dei lavoratori del settore privato,  compreso  quello  agricolo,

impossibilitati a prestare l'attivita'  lavorativa,  in  tutto  o  in

parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti  da  aziende

operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per  i  quali  non

trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 

  b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi

al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con  loro

conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. 

  2. L'indennita' di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  riconosciuta,

limitatamente ai lavoratori del  settore  agricolo,  per  le  ore  di

riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e  non

puo'  essere  equiparata  al  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delle

prestazioni di disoccupazione agricola.  La  medesima  indennita'  e'

riconosciuta ai lavoratori di cui al comma  1,  lettera  b),  per  le

giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'  lavorativa,  entro

l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero  massimo  di

trenta giornate di retribuzione. 

  3. L'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno

2016,  e'  posto  a  carico  del  fondo  sociale  per  occupazione  e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

  4. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei

lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa

e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di

previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a

causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino  esclusivamente  o,

nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in  uno  dei

Comuni di cui all'allegato 1 e' riconosciuta, per  l'anno  2016,  nel

limite di 30 milioni di euro, per il medesimo  anno,  una  indennita'

una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea  e

nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al  presente

comma, pari a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.

22,  come  incrementata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma  387,

lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

  5. Le indennita' di cui ai commi  1  e  4  sono  autorizzate  dalle

Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a  80  milioni  di

euro  per  l'anno  2016  ivi  previste  e  riconosciute  ed   erogate

dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e

i  limiti  concernenti  l'autorizzazione  e   la   erogazione   delle

prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita

convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed  i  Presidenti

delle Regioni. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  nel  rispetto  del

limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di

monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  al

Ministero dell'economia e delle finanze. 

  6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa  integrazione

guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di  assegno  ordinario  e

assegno di solidarieta', in conseguenza dell'evento  sismico  del  24

agosto 2016  sono  dispensati  dall'osservanza  del  procedimento  di

informazione  e  consultazione  sindacale  e  dei  limiti   temporali

previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2  e  31,

commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

  7. I periodi di trattamento di integrazione salariale  ordinaria  e

straordinaria concessi in  conseguenza  dell'evento  sismico  del  24

agosto 2016  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle  durate  massime

complessive previste dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  del  decreto

legislativo 14  settembre  2015,  n.  148.  All'onere  derivante  dal

presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019  e  a

3,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   si   provvede   mediante

corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  al

presente comma, si applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione

addizionale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo   14

settembre 2015, n.  148,  relativa  al  trattamento  di  integrazione

salariale straordinaria per il periodo  dal  24  agosto  2016  al  30

settembre 2017, in conseguenza  dell'evento  sismico  del  24  agosto

2016. 

  9. All'onere di cui al comma 8, pari a  2,1  milioni  di  euro  per

l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante

corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Capo III 

Sospensioni di termini e misure in materia fiscale

                               Art. 46 

 

 

                    Perdite d'esercizio anno 2016 

 

  1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che  hanno  sede  o  unita'

locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo  1,  le  perdite

relative all'esercizio in corso alla data del 31  dicembre  2016  non

rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei  quattro

esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli  articoli  2446,

2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. 

                               Art. 47 

 

 

        Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti 

 

  1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei

Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano  subito  danni,  verificati

con perizia asseverata, per  effetto  degli  eventi  sismici  del  24

agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,  connessi

agli eventi sismici, di qualsiasi natura  e  indipendentemente  dalle

modalita' di  fruizione  e  contabilizzazione,  non  concorrono  alla

formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 

  2. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attivita'

economica, l'agevolazione e' concessa nel  rispetto  della  normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

                               Art. 48 

 

Proroga  e  sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e

  versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini

  amministrativi 

 

  1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto  disposto

dal decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  1°

settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5

settembre 2016, e fermo restando  che  la  mancata  effettuazione  di

ritenute ed il mancato  riversamento  delle  ritenute  effettuate  da

parte dei soggetti di cui al  predetto  decreto,  a  partire  dal  24

agosto 2016 e fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  sono  regolarizzati  entro  il   31   maggio   2017   senza

applicazione di  sanzioni  e  interessi,  sono  sospesi  fino  al  31

dicembre 2016: 

  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo  18

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 

  b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e  per  la

riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29

del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le

attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i

termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli

uffici finanziari, ivi compresi quelli  degli  enti  locali  e  delle

Regioni; 

  c) il versamento dei contributi  consortili  di  bonifica,  esclusi

quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed

extragricoli; 

  d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita  locazione

degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad

uso diverso da quello abitativo; 

  e) il pagamento dei canoni di concessione e  locazione  relativi  a

immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello

Stato e degli enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o

pubblici; 

  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che  presentano  in

ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le  domande  di  iscrizione

alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del

regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7

dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di  verifica

periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa

tariffa; 

  g) il pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di

qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di

esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle

banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di

cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.

385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli

interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla

formazione  del  reddito  d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile

dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga  sospensione

si applica anche ai pagamenti di canoni per  contratti  di  locazione

finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,

anche parzialmente, ovvero beni  immobili  strumentali  all'attivita'

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola  o  professionale

svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai

pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per

oggetto  beni  mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,

commerciale, artigianale, agricola o professionale; 

  h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze  di  cui  alla

legge  14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo  sviluppo   della

proprieta' coltivatrice; 

  i) il pagamento delle prestazioni e  degli  accertamenti  che  sono

effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario  nazionale  a

carico dei residenti  o  titolari  di  attivita'  zootecniche  e  del

settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; 

  l) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  versamenti  verso  le

amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,

consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino

nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti  non

operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di  persone

in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino

almeno il 50 per cento del capitale sociale. 

  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e

del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a

mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita'  di  regolazione,

con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione

temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  24

agosto 2016, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da

emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato

a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei

Comuni di cui all'allegato 1. Entro centoventi giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, l'autorita'  di  regolazione,

con  propri  provvedimenti  disciplina  altresi'  le   modalita'   di

rateizzazione delle fatture i cui pagamenti  sono  stati  sospesi  ai

sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura

tariffaria,  a  favore  delle  utenze  situate  nei  Comuni  di   cui

all'allegato 1, individuando anche  le  modalita'  per  la  copertura

delle   agevolazioni   stesse   attraverso   specifiche    componenti

tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a  strumenti  di  tipo

perequativo. 

  3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono  computabili  ai  fini  della

definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22

dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi

occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,

concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei

lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1  da  parte  dei

datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore

dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. 

  4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che

alla data del 24 agosto 2016 risiedevano  o  avevano  sede  legale  o

operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano  applicazione

le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione,

cessazione e variazione del  rapporto  di  lavoro,  in  scadenza  nel

periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 

  5. Gli eventi che hanno colpito  i  residenti  dei  Comuni  di  cui

all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai  sensi

dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione

della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla

Centrale dei rischi. 

  6. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  7,  commi  1  e  2,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13

settembre 2016, n.  393,  gli  adempimenti  specifici  delle  imprese

agricole connessi  a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di

normative comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere

animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni

e  comunicazione  degli  eventi  in  stalla   nonche'   registrazioni

dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato

dagli  eventi  sismici,  con  eccezione  degli  animali  soggetti   a

movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017. 

  7.  Le  persone  fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le  persone

giuridiche che hanno sede  legale  o  operativa  nei  Comuni  di  cui

all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per

le istanze  presentate  alla  pubblica  amministrazione  fino  al  31

dicembre 2016. 

  8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla

politica  agricola  comune  2014  -  2020,  compresi  quelli  assunti

volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui

al regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 17 dicembre 2013,  nonche'  al  metodo  di  produzione

biologica  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007   del

Consiglio del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei

Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda  2016,

il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli

obblighi e degli impegni  previsti,  ai  sensi  dell'articolo  4  del

regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11  marzo  2014.

La  dichiarazione   dell'autorita'   amministrativa   competente   e'

considerata  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del   citato

regolamento n. 640/2014. 

  9. Le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  autorizzano  le

aziende biologiche situate  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1  ad

usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad  un  anno,  delle

deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008

della Commissione del 5 settembre  2008.  Al  fine  di  informare  la

Commissione  europea  sulle  deroghe  concesse,  entro  un  mese  dal

rilascio delle stesse, le Regioni Lazio,  Umbria,  Abruzzo  e  Marche

comunicano  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 

  10. Il termine del 20 dicembre 2016,  di  cui  all'articolo  1  del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  2016,  e'

prorogato al 30 settembre 2017. 

  11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per

effetto  della  sospensione,  disposta  con  il  citato  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, cosi'  come

prorogata  dal  comma  10,   avviene   con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis,

della legge 27 luglio 2000, n.  212,  come  modificato  dal  presente

articolo. 

  12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti

per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese

di ottobre 2017. 

  13. Nei Comuni di  cui  all'allegato  1,  sono  sospesi  i  termini

relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi

previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione

obbligatoria in scadenza  nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30

settembre  2017.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso   dei   contributi

previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione

obbligatoria  gia'  versati.  Gli  adempimenti  e  i  pagamenti   dei

contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per

l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo,

sono effettuati entro il  30  ottobre  2017,  senza  applicazione  di

sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo

di diciotto rate mensili di pari importo  a  decorrere  dal  mese  di

ottobre 2017. Agli  oneri  derivanti  dalla  sospensione  di  cui  al

presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il  2016  e  a

65,130  milioni  di  euro  per   il   2017   si   provvede   mediante

corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  al

presente comma, si applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  14. Le disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  13,  trovano

applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori

di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016  erano  assisiti  da

professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1. 

  15. All'articolo 9  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 

  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o  differiti,

ai sensi del  comma  2,  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,

interessi e oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  sospensione,

anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  diciotto  rate

mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di

scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia  e

delle finanze sono definiti le modalita' e i  termini  della  ripresa

dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata  del  periodo  di

sospensione, nei limiti delle  risorse  preordinate  allo  scopo  dal

fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della  legge  28  dicembre

2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto  di  sospensione  sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati  al

predetto fondo» . 

    b) il comma 2-ter e' abrogato. 

  16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal  sisma

del 24 agosto 2016, di  cui  all'articolo  1,  purche'  distrutti  od

oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro

il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente  o  parzialmente,

non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini

dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul

reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e

agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di

imposta 2017. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',

esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui

all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata

scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva  ricostruzione  o

agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre

2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente  puo'  dichiarare,

entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita'  totale  o

parziale del fabbricato all'autorita' comunale,  che  nei  successivi

venti giorni trasmette copia dell'atto di  verificazione  all'ufficio

dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.  Con  decreto

del Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma

di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai  comuni

interessati del  minor  gettito  connesso  all'esenzione  di  cui  al

secondo periodo. 

  17. Per le banche insediate  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1,

ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni  sono

prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini  riferiti  ai

rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24  agosto

2016 e la data di entrata in vigore del  presente  decreto  ancorche'

relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza. 

  18. Al  fine  di  consentire  nei  Comuni  di  cui  allegato  1  il

completamento delle  attivita'  di  formazione  degli  operatori  del

settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori

semiautomatici,  l'efficacia  delle  disposizioni  in   ordine   alla

dotazione  e   all'impiego   da   parte   delle   societa'   sportive

dilettantistiche dei predetti  dispositivi,  adottate  in  attuazione

dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.

158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.

189, e' sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017. 

                               Art. 49 

 

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e  decadenze.  Rinvio

  di udienze, comunicazione e notificazione di atti 

 

  1. Fino al 31  maggio  2017,  sono  sospesi  i  processi  civili  e

amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione

speciale pendenti alla data del 24  agosto  2016  presso  gli  uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione

delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause

relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per

l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di

sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per

l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a

quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in

genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione

potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,

la dichiarazione di urgenza  e'  fatta  dal  presidente  dell'ufficio

giudiziario in calce alla citazione o al  ricorso,  con  decreto  non

impugnabile, e, per le cause gia'  iniziate,  con  provvedimento  del

giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 

  2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi

i termini per  il  compimento  di  qualsiasi  atto  dei  procedimenti

indicati  al  comma  1  che  chiunque  debba  svolgere  negli  uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1. 

  3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017,  le

udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di

ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,

purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti  o

avevano sede nei Comuni di cui  all'allegato  1,  alla  data  del  24

agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti  interessati  di

rinunciare espressamente al rinvio. 

  4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,

avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'

lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di  cui  all'allegato

1,  il  decorso  dei  termini  perentori,  legali  e   convenzionali,

sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da

qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli

adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto 2016.  Fino  al  31

maggio 2017  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di

sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di

sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono

altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei  medesimi

soggetti, i termini  relativi  ai  processi  esecutivi  e  i  termini

relativi  alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di

notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in

misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la

presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 

  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di

scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che  va  dal  24  agosto

2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e

ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza  esecutiva,  sono

sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva

la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 

  6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici  giudiziari  aventi  sede

nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi  i  termini  stabiliti

dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini

per proporre querela e sono altresi' sospesi i  processi  penali,  in

qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto  2016.  Nel

procedimento di esecuzione e nel  procedimento  di  sorveglianza,  si

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo

2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 

  7. Nei processi penali in cui, alla data del 24  agosto  2016,  una

delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima  della  medesima

data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui  all'articolo

1: 

  a) sono sospesi, sino alla medesima data  di  cui  al  comma  1,  i

termini  previsti  dal  codice  di  procedura  penale   a   pena   di

inammissibilita'  o  decadenza  per  lo  svolgimento   di   attivita'

difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; 

  b) salvo quanto previsto  al  comma  8,  il  giudice,  ove  risulti

contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone

d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017. 

  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di

convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per

la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di

custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei

processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al

comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate

o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 

  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui

il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi

6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'

rinviato ai sensi del comma 7, lettera b). 

Titolo VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI 

 

Capo I 

Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici

pubblici

                               Art. 50 

 

 

          Struttura del Commissario straordinario e misure 

        per il personale impiegato in attivita' emergenziali 

 

  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie

competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,

finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e

disciplina l'articolazione interna della struttura anche  in  aree  e

unita' organizzative con propri atti in relazione  alle  specificita'

funzionali e di competenza. Il trattamento  economico  del  personale

della struttura e' commisurato  a  quello  corrisposto  al  personale

dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri nel caso in cui  il  trattamento  economico  di  provenienza

risulti complessivamente inferiore. 

  2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale   gia'   prevista

dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9

settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino

ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a

operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui

all'articolo 3, a supporto di  regioni  e  comuni  ovvero  presso  la

struttura commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e

raccordo con il  territorio,  sulla  base  di  provvedimenti  di  cui

all'articolo 2, comma 2. 

  3.  Nell'ambito  del   contingente   dirigenziale   gia'   previsto

dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9

settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con  funzioni  di  livello

dirigenziale  generale  e  due  unita'  con   funzioni   di   livello

dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale

di cui al comma 2 sono individuate: 

  a) nella misura massima di cinquanta unita' tra il personale  delle

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  viene  collocato,  ai  sensi

dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in

posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto

dai rispettivi ordinamenti; 

  b) sulla base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A., o societa' da questa interamente controllata,  previa  intesa

con i rispettivi organi di amministrazione; 

  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.

o societa'  da  questa  interamente  controllata  per  assicurare  il

supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 

  4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche  tecnico  contabili  il

commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive

modificazioni, il supporto di un dirigente generale della  Ragioneria

Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi

o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti  del  dirigente  generale

che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 

  5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma  1,

lettera b), il commissario straordinario si  avvale  di  un  comitato

tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in

materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione

dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse

rendersi  necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La

costituzione e  il  funzionamento  del  comitato  sono  regolati  con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2.  Per  la

partecipazione al comitato  tecnico  scientifico  non  e'  dovuta  la

corresponsione di gettoni di presenza, compensi  o  altri  emolumenti

comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese

per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui  al  comma

8. 

  6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto  del

Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,  ove  provenienti  da

altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il  collocamento

fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire

l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per

tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione  organica

dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti  equivalente

dal punto di vista finanziario. 

  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  commissario  straordinario,

adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti  delle  risorse

disponibili: 

  a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di

cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita'  di

cui all'articolo 1, puo' essere  riconosciuta  la  corresponsione  di

compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo

di  75  ore  mensili  effettivamente  svolte,  oltre  a  quelle  gia'

autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della

disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e  fino  al  31

dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate

dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre

2018; 

  b) al  personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di  incarichi  di

posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al

comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'  di  cui

all'articolo   1,   puo'   essere   attribuito,   nell'ambito   della

contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al  30  per

cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi

ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1°

ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31

dicembre 2018, fino al 20 per cento  della  retribuzione  mensile  di

posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale,

all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo'

essere  attribuito  nell'ambito  della   contrattazione   integrativa

decentrata, attribuito  un  incremento  fino  al  30  per  cento  del

trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su

specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione. 

  8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei  limiti  di

spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si  fa  fronte

ai sensi dell'articolo 52. 

  9. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  3,  lettera  a),  il

Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita

convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001,  n.  165,  che  provvedono,  nell'ambito  delle  risorse   gia'

disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna

amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica. 

                               Art. 51 

 

 

                      Disposizioni concernenti 

               il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

  1.  In   relazione   alla   situazione   emergenziale   conseguente

all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016,  il  fondo

di amministrazione del personale non direttivo e  non  dirigente  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  incrementato  di  2.600.000

euro per l'anno 2016. 

  2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  2.600.000  euro  per

l'anno 2016, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui

all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.

113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.

160, per l'assunzione di 400 unita' nella  qualifica  di  vigile  del

fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con

decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016. 

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita'  di

raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici

impiegati nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto  2016,  nonche'

per assicurare lo svolgimento dell'attivita' di rimozione e trasporto

delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la  spesa  di  5

milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52. 

Capo II 

Disposizioni finali

                               Art. 52 

 

 

                      Disposizioni finanziarie 

 

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma  1,

4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50

e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a  266,427

milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro  per  l'anno

2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di  euro

per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni

di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che

aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a  84,3  milioni

di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti  in

termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 

  a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016,  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare; 

  b) quanto  a  63,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'economia   e   delle   finanze   per   60   milioni   di   euro,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e  l'accantonamento

relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale per 1 milione di euro; 

  c) quanto a 31,85 milioni di euro  per  l'anno  dal  2017,  a  1,85

milioni di euro per l'anno 2019, a 23  milioni  di  euro  per  l'anno

2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro

per l'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione

del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

  d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016,  mediante  utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,

che, alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  non

sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,

nel predetto  limite  di  80  milioni  di  euro,  definitivamente  al

bilancio dello Stato; 

  e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante  riduzione

del Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'articolo  5,  comma

5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

  f)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno   2016,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

  g)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

  h)  quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

  i)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

  l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3  milioni  di

euro per l'anno 2018 e a  19,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,

mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori

entrate e delle minori spese derivanti dalle  misure  previste  dagli

articoli 48, commi 10, 11 e 13. 

  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui

al  presente  decreto  sono  realizzati  nell'ambito  delle   risorse

finanziarie disponibili. Le  Amministrazioni  interessate  provvedono

allo svolgimento delle attivita'  di  rispettiva  competenza  con  le

risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. 

  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro  dieci

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le

occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove

necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,  il

Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il  ricorso  ad

anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene

tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa. 

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 53 

 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2016 

 

                             MATTARELLA 

 

 

                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri 

 

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze 

 

                                  Alfano, Ministro dell'interno 

 

                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo

                                  economico 

 

                                  Delrio,       Ministro        delle

                                  infrastrutture e dei trasporti 

 

                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e

                                  delle  attivita'  culturali  e  del

                                  turismo 

 

                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e

                                  delle politiche sociali 

 

                                  Martina, Ministro  delle  politiche

                                  agricole alimentari e forestali 

 

                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e

                                  della tutela del territorio  e  del

                                  mare 

 

                                  Orlando, Ministro della giustizia 

 

                                  Madia,     Ministro     per      la

                                  semplificazione   e   la   pubblica

                                  amministrazione 

 

                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari

                                  regionali e le autonomie 

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           Allegato 1 

 

               Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 

                                                             (Art. 1) 

REGIONE ABRUZZO. 

  Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 

    1. Campotosto (AQ); 

    2. Capitignano (AQ); 

    3. Montereale (AQ); 

    4. Rocca Santa Maria (TE); 

    5. Valle Castellana (TE); 

    6. Cortino (TE); 

    7. Crognaleto (TE); 

    8. Montorio al Vomano (TE). 

REGIONE LAZIO. 

  Sub ambito territoriale Monti Reatini: 

    9. Accumoli (RI); 

    10. Amatrice (RI); 

    11. Antrodoco (RI); 

    12. Borbona (RI); 

    13. Borgo Velino (RI); 

    14. Castel Sant'Angelo (RI); 

    15. Cittareale (RI); 

    16. Leonessa (RI); 

    17. Micigliano (RI); 

    18. Posta (RI). 

REGIONE MARCHE. 

  Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 

    19. Amandola (FM); 

    20. Acquasanta Terme (AP); 

    21. Arquata del Tronto (AP); 

    22. Comunanza (AP); 

    23. Cossignano (AP); 

    24. Force (AP); 

    25. Montalto delle Marche (AP); 

    26. Montedinove (AP); 

    27. Montefortino (FM); 

    28. Montegallo (AP); 

    29. Montemonaco (AP); 

    30. Palmiano (AP); 

    31. Roccafluvione (AP); 

    32. Rotella (AP); 

    33. Venarotta (AP). 

  Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 

    34. Acquacanina (MC); 

    35. Bolognola (MC); 

    36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 

    37. Cessapalombo (MC); 

    38. Fiastra (MC); 

    39. Fiordimonte (MC); 

    40. Gualdo (MC); 

    41. Penna San Giovanni (MC); 

    42. Pievebovigliana (MC); 

    43. Pieve Torina (MC); 

    44. San Ginesio (MC); 

    45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 

    46. Sarnano (MC); 

    47. Ussita (MC); 

    48. Visso (MC). 

REGIONE UMBRIA. 

  Area Val Nerina: 

    49. Arrone (TR); 

    50. Cascia (PG); 

    51. Cerreto di Spoleto (PG); 

    52. Ferentillo (TR); 

    53. Montefranco (TR); 

    54. Monteleone di Spoleto (PG); 

    55. Norcia (PG); 

    56. Poggiodomo (PG); 

    57. Polino (TR); 

    58. Preci (PG); 

    59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 

    60. Scheggino (PG); 

    61. Sellano (PG); 

    62. Vallo di Nera (PG).