E' stata firmata dal Capo Dipartimento della Protezione civile l'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016

L'OCDPC è in via di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, o stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, nonché del 23 settembre 2016, n. 396, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

ACQUISITE le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1
(Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni)
1. In ragione delle maggiori incombenze connesse agli eventi calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello stato di emergenza, a sospendere l'efficacia delle convenzioni pattuite ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter nominare Segretari comunali, anche se iscritti all'Albo di altra regione, da destinare all'esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualità di reggenti.
2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016.
3. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui al richiamato articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Il Ministero dell'interno assicura il supporto, per lo svolgimento delle attività presso la Dicomac, di Segretari comunali in disponibilità individuati nel limite massimo complessivo di 2 unità. Al predetto personale, per la durata dello stato di emergenza, è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dall'ordinamento, un'indennità di funzione, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego, di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento nell'ultima sede di servizio di cui all'articolo 37, comma 1, lettere da a) ad e), nonché la quota della maggiorazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Contratto Collettivo nazionale dei lavoratori 16 maggio 2001 e all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'Accordo integrativo del 13 gennaio 2009 in godimento nell'ultima sede di servizio, a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016. Il personale di cui al presente articolo svolge le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016.
5. Per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e all'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016.

Articolo 2
(Procedure per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza)

1. Per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

Articolo 3
(Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici)

1. Nell'ambito delle iniziative necessarie a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti, la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici , la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), e), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni.

3. All'esito della definizione delle attività di cui al comma 2, la regione Umbria impartisce le indicazioni tecniche ed operative per la realizzazione, da parte delle altre Regioni, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità, delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo, nonché degli allacci, all'interno delle sedi delle aziende di cui al comma 1, fatte salve motivate eccezioni di natura tecnica che impongono l'utilizzo di altre aree all'uopo individuate.

4. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3, le Regioni provvedono, ove necessario, con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 388/2016.
5. La regione Umbria, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione per la fornitura dei moduli abitativi di cui al presente articolo mediante locazione, e degli arredi interni, provvede quale Centrale unica
di committenza, con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394/2016, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, anche in deroga ai seguenti ulteriori articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

  • art. 23, comma 15, allo scopo di semplificare l'articolazione progettuale dei servizi e velocizzare la procedura;
  • art. 79, allo scopo di velocizzare la procedura stabilendo termini anche inferiori ai termini minimi ivi richiamati;
  • art. 83, allo scopo di velocizzare la procedura attestando mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, da controllarsi successivamente, nonché per definire modalità di soccorso istruttorio più rispondenti all'urgenza;
  • art. 97 allo scopo di ridurre ulteriormente i termini per la valutazione delle eventuali offerte anomale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

6. Gli oneri correlati alla ordinaria gestione dei moduli abitativi provvisori di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti assegnatari dei medesimi.

7. I moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione.
8. La consegna ai soggetti richiedenti dei moduli abitativi provvisori di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016.

Articolo 4
(Integrazioni all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, dopo le parole "per la conservazione" sono aggiunte le seguenti "e trasformazione" e dopo le parole "del latte" sono inserite le seguenti "e degli altri prodotti agroalimentari,"

Articolo 5
(Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici)
1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016.

Articolo 6
(Disposizioni finalizzate all'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016)
1. Per le attività del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo connesse agli eventi sismici in premessa, i Segretariati regionali dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria possono utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate sulle quali confluiscono anche le risorse destinate alle predette attività la cui contabilizzazione e rendicontazione deve avere separata evidenza. A tal fine i citati Segretariati acquisiscono appositi codici CUP (codice unico di progetto) da riportare nei mandati relativi alle spese connesse ai predetti eventi sismici, ivi incluse le spese emergenziali, al fine di garantire il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi posti in essere per la suddetta gestione emergenziale.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio

Allegati:

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