Stampa

Riprendiamo dal sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ripubblichiamo integralmente

Prorogati al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture di acqua, energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte negli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Con la delibera 587/2018/R/com [1] vengono infatti attuate le ulteriori novità previste dalle leggi 89 e 108 del 2018 a favore delle zone terremotate.

In particolare, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda) viene differita di un anno, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere alla data dell'evento sismico.

Inoltre, per le utenze/forniture localizzate nelle "zone rosse" (terremoto Centro Italia) [2] è stato previsto che la sospensione dei pagamenti delle fatture sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera automatica, a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità dell'immobile in cui si trova l'utenza/fornitura colpita.

A maggior tutela e garanzia dei soggetti titolari di utenze/forniture localizzate nelle "zone rosse", è stato previsto che questi siano ugualmente esentati sino al 31 dicembre 2020 - per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti - dal pagamento delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti; per quanto attiene al servizio idrico integrato l'esenzione riguarda il pagamento di tutti i corrispettivi (relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e dalle relative componenti di perequazione).

Sino a tale data sono previste esenzioni anche in relazione ai corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. È stato inoltre previsto che i venditori di energia elettrica, gas e gas diversi distribuiti a mezzo di reti azzerino anche tutte le componenti fisse, comprese le componenti direttamente determinate dal venditore (tipicamente a copertura dei costi di commercializzazione).

Infine, la delibera 587/2018/R/com, dando attuazione alla recente normativa, ha previsto che i soggetti titolari di utenze inagibili, attive alla data del 21 agosto 2017, nei Comuni di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) potranno beneficiare della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere sino al 1° gennaio 2020, presentando nelle modalità richieste la dichiarazione di inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda).

I venditori e i gestori del SII, in relazione a tali utenze, non potranno altresì dare corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura per morosità, anche se verificatesi precedentemente alla data del sisma.

La delibera 587/2018/R/com è disponibile sul sito www.arera.it

[1] Modifica le delibere 810/2016/R/com e 252/2017/R/com

[2] individuate con apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16

Scarica la deliberazione 20 novembre 2018 n. 587/2018/R/COM dal sito ARERA

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Questo sito utilizza Google Analytics per l'analisi statistiche, ma lo fa utilizzando gli IP anonimizzati. Se vuoi proseguire nella navigazione clicca su "Accetta" per approvare le policy, ma se vuoi maggiori informazioni prima di andare avanti puoi fare click sul link "Approfondimenti". Approfondimenti