Con la circolare UC/TERAG16/0016019 del 2.3.2017: il DPC ha disciplinato le procedure di accesso alle zone rosse istituite a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 in poi.
Di seguito il testo integrale della circolare ed i link ai documenti collegati.

Sisma Italia Centrale - Procedure di accesso in "zona rossa"

Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni di carattere generale finalizzate a limitare il livello di rischio nel caso in cui dovesse rendersi necessario l’accesso in “zona rossa” da parte di persone e mezzi non appartenenti al dispositivo di soccorso.
In particolare si riportano di seguito i criteri per la valutazione delle condizioni che consentono l’accesso in “zona rossa” da parte di cittadini (in genere per il recupero di effetti personali), di rappresentanti istituzionali (autorità, delegazioni scientifiche, tecnici, ecc.) o di imprese (per eseguire ad es. interventi di demolizione, opere provvisionali, rimozione macerie, servizi di traslochi, ecc.)
Il presente schema si articola nei seguenti punti:

1 – Analisi delle motivazioni alla base della richiesta di accesso
2 – Criteri generali per accedere ed operare in zona rossa
3 – Documento autorizzativo
4 – Ulteriori misure organizzative di sicurezza

Si riporta in allegato anche il diagramma che sintetizza le fasi e le competenze per la procedura

1 – Analisi delle motivazioni alla base della richiesta di accesso
Nella richiesta di accesso è necessario esplicitare quali sono le motivazioni alla base della stessa, in modo da poter “bilanciare” il rischio da assumere in relazione al risultato atteso.
Sara compito del Comune predisporre una specifica modulistica per la richiesta di accesso.
La richiesta di accesso può pervenire da

  • Cittadini A
  • Rappresentanti istituzionali B
  • Imprese C

Cittadini A
Elenco delle motivazioni ammissibili

  • recupero effetti personali
  • recupero documenti e dati irripetibili
  • recupero valori
  • altre motivazioni dovranno essere attentamente valutate

Risposta da esprimere in relazione anche alla tipologia di “rischio da affrontare”

  • accesso certamente possibile, in quanto non sussiste alcuna criticità da affrontare
  • accesso possibile con cautela, ad esempio per l’attraversamento di un “punto critico”
  • accesso da valutare approfonditamente, per l’attraversamento di più punti critici
  • accesso non consentito, perché sussistono rischi non sufficientemente mitigabili

Rappresentanti istituzionali B

Il rappresentante di un Ente o di un Organismo può chiedere di accedere in zona rossa per motivi istituzionali (ad es. delegazioni di autorità), tecnico-amministrativi (ad es. agibilitatori), scientifici (ad es. ricercatori) o divulgativi (ad es. media). B2 

Gli accessi devono essere limitati allo stretto indispensabile. Devono essere valutati in particolare il numero di persone che chiedono di accedere e il tempo di permanenza (durata dell’esposizione al rischio).

Va altresì tenuta in debita considerazione la capacità di valutazione delle misure di autoprotezione da parte del richiedente (ad es. professionista con competenze in materia di valutazione di strutture, tecnico agibilitatore, docente universitario o ricercatore, ecc.). B1 

Le risposte da esprimere sono similari a quelle indicate al punto precedente.

Imprese
In linea generale le motivazioni sono date per ammissibili, laddove trattasi di ditte che richiedono l’accesso per effettuare lavori di demolizione o di messa in sicurezza di edifici o di rimozione delle macerie o di bonifica di MCA*. Analogamente se trattasi di impresa chiamata a svolgere un servizio su richiesta del cittadino (ad es. trasloco di mobilia). In tutti questi casi occorre da parte dell’impresa un’analisi dei rischi per la definizione di specifiche misure di prevenzione e di protezione. L’analisi deve comprendere anche la fase di accesso e la fase di pre-cantierizzazione. Per i cantieri da impiantare, la ditta è tenuta alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lvo 81/08, per descrivere le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuare quelle critiche e quindi prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La ditta è direttamente responsabile delle condizioni di sicurezza nell’ambito delle attività previste all’interno delle zone rosse..

*MCA - Materiali contenenti amianto

2 – Criteri generali per accedere ed operare in zona rossa

Per poter valutare compiutamente le condizioni per l’accesso di rappresentanti istituzionali B1 e di imprese C e per poter operare in zona rossa i comuni dovranno individuare;
- punti di ingresso alla zona rossa ove registrarsi;
- punti all’interno della zona rossa di eventuale criticità o totalmente interdetti al passaggio di uomini o mezzi.
Laddove necessario, i Sindaci potranno chiedere il supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco .

Condizioni tecnico-organizzative
Occorre valutare altre condizioni tecnico-organizzative:

  • condizioni meteo
  • orari del giorno
  • giorni della settimana
  • contemporaneità di altri accessi autorizzati
  • …..

Percorso

  • vanno valutate tutte le necessità legate al modo di giungere sul posto
  • a piedi
  • con mezzi di trasporto
  • con altri mezzi meccanici
  • tempi di transito
  • vanno valutate in anticipo anche necessità aggiuntive per il viaggio di ritorno (trasporto materiali, ecc. )

Misure di sicurezza
Va definito il “grado di protezione da adottare” e le conseguenti misure di sicurezza quali ad es.

  • nessuna misura in particolare
  • limitazione dei tempi di permanenza
  • riduzione del numero di persone presenti
  • rimozione totale di tutti i pericoli lungo il percorso
  • registrazione in ingresso e uscita presso il cancello di accesso
  • casco di protezione
  • altri DPI necessari (guanti, occhiali, calzature, tuta, maschera FFP3)
  • servizio di sentinella
  • contatto radio o telefonico con punto di ingresso
  • misure di collegamento con COA VVF per eventuali richieste di soccorso tecnico urgente….

In caso di nuova scossa, va ridefinito il “grado di protezione da adottare” e le conseguenti misure di sicurezza

3 – Documento autorizzativo

Cittadini
Per l’accesso ci deve essere una valida e giustificata motivazione, al fine di non esporre i cittadini stessi e gli operatori che lo accompagnano a rischi non giustificati, in particolare per quei casi in cui l’accesso non è totalmente esente dall’esposizione al pericolo di crollo in caso di ulteriori scosse. Nel caso di cittadini, questa analisi è comunque a carico dei Vigili del fuoco accompagnatori.
Se trattasi di accesso per recupero beni, la richiesta deve essere presentata direttamente al punto di contatto dei Vigili del fuoco (UCL, Sala operativa del Comando Provinciale), trattandosi di richiesta di intervento di assistenza alla popolazione, da svolgere a cura degli stessi Vigili del fuoco.

Rappresentanti istituzionali
L’Ente o Organismo che richiede di poter entrare in area interdetta esplicita la motivazione dell’accesso e viene accreditato dal Comune, in relazione all’Ordinanza sindacale di inagibilità.
Per Enti e organismi che non dispongono di personale con competenze tecniche presente al momento dell’accesso, l’analisi della possibilità di accesso si svolge con il supporto dei Vigili del fuoco, come per il punto precedente.
Chi ha capacità di valutazione delle misure di autoprotezione può essere autorizzato all’accesso senza la necessità di altro supporto nella valutazione e di accompagnamento nella zona interdetta.
Il Comune inoltre comunica ai Vigili del fuoco e alle Forze dell’ordine, che presidiano i varchi di accesso, l’elenco eventuale dei soggetti autorizzati in via generale.

Imprese
Condizione necessaria per l’autorizzazione all’accesso è la redazione di un documento, da speditivo a dettagliato (ad es. nei casi in cui –trattandosi di cantiere – necessiti un Piano di Sicurezza e Coordinamento) per l’analisi dei pericoli e delle contromisure tecnico-organizzative-procedurali per la riduzione del rischio residuo. Questa analisi è a carico dell’impresa e dei suoi tecnici incaricati. Dopo la presentazione di tale analisi potrà essere concordato l’accesso con le modalità definite.

4 – Ulteriori misure organizzative di sicurezza

Scambio di informazioni
Chi accede in zona rossa deve essere adeguatamente istruito in merito all’importanza di attenersi a quanto stabilito nel “documento autorizzativo”.
Presso i varchi di ingresso a chi accede all’interno della zona rossa va data adeguata informazione sulla auto-attivazione della comunicazione in merito alla situazione e allo stato di salute, in caso di ulteriori scosse.
Deve essere assicurato lo scambio dei rispettivi numeri telefonici fra chi accede alla zona rossa e il personale al varco.

Al “punto di accesso”, in ogni momento deve essere sempre chiaro e completo il quadro delle persone entrate in zona rossa, registrando:

  • luogo e orario di ingresso
  • la scelta del percorso
  • luogo dove si vuole accedere
  • tempo stimato di permanenza
  • luogo e orario previsto di uscita
  • ….

In caso di nuova scossa di terremoto durante le operazioni di accesso:

  • il personale presente al punto di accesso si adopererà affinché possa essere velocemente definita la condizione di ciascuna delle persone presenti in zona rossa
  • il personale entrato in zona rossa comunicherà la propria posizione e lo stato in cui si trova, segnalando eventuali necessità urgenti.